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Ambiente – VIA – Impianti fotovoltaici oltre 10 MW – Preavviso di rigetto – Esclusione – Motivazione per relationem – Legittimità

Nei procedimenti di VIA relativi ad impianti fotovoltaici rientranti, per caratteristiche oggettive, negli allegati II e II-bis del d.lgs. n. 152/2006, e dunque riconducibili ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 dell’art. 6 del medesimo decreto, non trova applicazione la garanzia del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della l. n. 241/1990, in forza dell’espresso disposto dell’art. 6, comma 10-bis, d.lgs. n. 152/2006, anche quando la competenza alla VIA sia, in via transitoria, attribuita alla regione; in tali procedimenti il provvedimento conclusivo di VIA è adeguatamente motivato ove l’amministrazione, con consapevole adesione, faccia propria per relationem la valutazione tecnico-istruttoria espressa dall’organo tecnico competente, purché emergano dal parere richiamato le ragioni, anche di natura tecnica, poste a fondamento del giudizio di compatibilità o incompatibilità ambientale. (1).

(1) Non risultano precedenti negli esatti termini

T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione I, 22 giugno 2026, n. 1790 – Pres. Savasta, Est. Commandatore

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