Tratto da: Sentenzeappalti

La condanna penale definitiva per i reati elencati all’art. 94, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 costituisce causa di esclusione automatica dall’appalto. La durata di tale effetto escludente non è, però, uniforme: dipende dal contenuto della sentenza di condanna e, in particolare, dal fatto che il giudice penale abbia o meno fissato la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

La disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 96, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 36/2023. Tali disposizioni si applicano quando la sentenza penale non fissa direttamente la durata della pena accessoria: in quel caso l’effetto escludente dura in perpetuo (nei casi che comportano di diritto la pena accessoria perpetua ai sensi dell’art. 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale), oppure per sette anni (nei casi di cui all’art. 317-bis, primo comma, secondo periodo, c.p.), oppure per cinque anni negli altri casi, salvo riabilitazione. Il comma 9 precisa che, se la pena principale stabilita in sentenza ha durata inferiore, rispettivamente, a sette o cinque anni di reclusione, l’effetto escludente dura per un periodo pari alla pena principale.

Quando invece il Giudice penale ha espressamente determinato nella sentenza la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l’effetto escludente dura per il periodo corrispondente a quanto stabilito in sentenza, e non oltre. Questo principio è stato affermato di recente dal TAR Bologna, 17.06.2026 n. 1186, che ha accolto il ricorso di un Operatore Economico escluso nonostante la pena accessoria interdittiva risultasse già integralmente decorsa alla data di partecipazione alla gara. La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza formatasi sull’art. 80, commi 10 e 10-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 — disposizioni sostanzialmente riprese dai vigenti commi 8 e 9 dell’art. 96 del D.Lgs. 36/2023 — secondo cui l’esclusione automatica non opera quando gli effetti interdittivi della condanna siano cessati prima della procedura di gara (cfr. TAR Roma, 06.06.2020 n. 7742).

L’istituto si applica a tutti i reati di cui all’art. 94, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023.

Cosa deve fare la Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante che riceve una dichiarazione di condanna penale definitiva ex art. 94, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023 deve seguire una sequenza di verifiche distinte, nell’ordine indicato di seguito.

  1. Verificare se la sentenza fissa o meno la durata della pena accessoria. Se il testo della sentenza penale contiene l’espressa determinazione della durata della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata dell’effetto escludente è quella stabilita dal giudice penale, non quella prevista dall’art. 96, commi 8 e 9. Occorre quindi acquisire il testo integrale della sentenza e non limitarsi alla dichiarazione resa dall’Operatore Economico in sede di gara.
  2. Calcolare se l’effetto escludente è ancora in corso alla data rilevante. Il dies a quo decorre dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. La Stazione Appaltante deve calcolare se, alla data di presentazione della domanda di partecipazione — o, in ogni caso, in qualunque momento della procedura, ex art. 96, comma 1 — la pena accessoria risulti ancora in corso o sia già estinta per decorso del termine.
  3. Se la pena accessoria è decorsa, non procedere all’esclusione. L’esclusione di un Operatore Economico la cui pena accessoria interdittiva sia già integralmente esaurita è illegittima, indipendentemente dalla gravità del reato commesso. In tale ipotesi non rileva nemmeno la questione del self cleaning: come precisato dal TAR Emilia-Romagna nella sentenza 17 giugno 2026, n. 1186, la valutazione delle misure di self cleaning è logicamente subordinata all’esistenza di una causa escludente ancora operante.
  4. Documentare il calcolo nella determinazione di ammissione o esclusione. La motivazione del provvedimento deve dare conto: (a) degli estremi della sentenza penale e della data in cui è divenuta irrevocabile; (b) della durata della pena accessoria come risultante dalla sentenza (o, in assenza, del criterio applicato ai sensi dei commi 8 e 9); (c) dell’esito del calcolo e della conseguente rilevanza o irrilevanza della condanna alla data della procedura.

Checklist operativa per il RUP

— Acquisire il testo integrale della sentenza penale dichiarata dall’Operatore Economico.

— Verificare se la sentenza fissa espressamente la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

— In caso positivo: calcolare il periodo decorrente dalla data di irrevocabilità e verificare se è ancora in corso alla data rilevante.

— In caso negativo: applicare i criteri di durata di cui all’art. 96, commi 8 e 9, D.Lgs. 36/2023 (perpetuo / sette anni / cinque anni, con il correttivo della pena principale inferiore).

— Se la pena accessoria è decorsa: ammettere alla procedura e documentare la verifica nella motivazione.

— Se la pena accessoria è ancora in corso: procedere all’esclusione automatica, senza necessità di valutare il self cleaning.

Errori da evitare

L’errore più frequente è trattare l’effetto escludente come se fosse sostanzialmente perpetuo anche quando la sentenza ha fissato una pena accessoria di durata determinata, ormai esaurita.
Un secondo errore ricorrente è limitarsi alla dichiarazione dell’Operatore Economico senza verificare il testo della sentenza: la Stazione Appaltante che non acquisisce il provvedimento penale non è in grado di distinguere tra i due regimi (sentenza con o senza fissazione della pena accessoria) e rischia di applicare la disciplina dei commi 8 e 9 a un caso che vi è sottratto, o viceversa.

Regime transitorio e continuità con il D.Lgs. 50/2016

I commi 8 e 9 dell’art. 96 del D.Lgs. 36/2023 ricalcano sostanzialmente i commi 10 e 10-bis dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. La giurisprudenza formatasi sotto il vecchio Codice è quindi applicabile in via interpretativa anche alle procedure regolate dal D.Lgs. 36/2023, compresa la regola sull’irrilevanza della condanna con effetti interdittivi cessati.

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