Sentenza del 27/04/2026 n. 67/Sezione 1 – Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro
Rinuncia all’eredità e sanzione per omessa dichiarazione di successione
Il mutamento della chiamata ereditaria a seguito del rinvenimento di un testamento in cui viene istituito erede universale un soggetto diverso dagli eredi legittimi e la rinuncia all’eredità da parte di questi fa venire meno con efficacia retroattiva la loro soggettività passiva, poiché travolge ex tunc l’obbligo della presentazione della dichiarazione di successione, il cui presupposto ex art.36 del TUS è da rinvenirsi proprio nella vocazione ereditaria. Chi rinuncia all’eredità è considerato, infatti, come se non fosse mai stato chiamato e conseguentemente decade dall’obbligo dichiarativo e non può essere sanzionato per l’omessa presentazione.
A queste conclusioni è giunta la Corte di giustizia di primo grado di Pesaro che ha accolto il ricorso delle contribuenti.
Nel caso di specie le ricorrenti avevano rinunciato all’eredità della madre dopo il rinvenimento di un testamento olografo che nominava erede universale una nipote e pertanto avevano “perso” la qualifica di chiamate all’eredità con effetto retroattivo.
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