tratto da biblus.acca.it

La carenza di personale tecnico nelle amministrazioni è un problema concreto: RUP, progettazione, direzione lavori, verifica, controllo dell’esecuzione e gestione delle procedure richiedono competenze sempre più specialistiche. Ma fino a che punto l’Ente può ricorrere alla propria società in house? E, soprattutto, i dipendenti della società partecipata possono ricevere gli incentivi tecnici previsti dall’art. 45 del Codice appalti?

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, con la deliberazione n. 56/2026/PAR, risponde in modo netto: il personale della società in house può essere coinvolto a supporto dell’amministrazione, ma non può percepire gli incentivi per funzioni tecniche. Il quesito nasce dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, che chiedeva se fosse possibile utilizzare il personale della società in house per attività tecniche relative ad affidamenti a terzi e riconoscere a tali dipendenti l’incentivo ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023.

Il caso: personale in house a supporto della stazione appaltante

L’amministrazione evidenziava carenze qualitative e quantitative del proprio personale tecnico e prospettava il coinvolgimento dei dipendenti della società in house “in forma integrata” con il personale interno, non per l’affidamento diretto alla società partecipata, ma per procedure di affidamento a terzi.

La distinzione non è secondaria: un conto è affidare “a monte” un servizio alla società in house; altro è utilizzare le professionalità della società come supporto operativo nella gestione di gare, contratti e attività tecniche dell’ente.

Il nodo giuridico: cosa significa “proprio personale”?

La decisione ruota intorno all’art. 45 del D.Lgs. 36/2023. La norma consente l’accantonamento fino al 2% dell’importo dei lavori, servizi e forniture posto a base delle procedure, destinato alle funzioni tecniche indicate nell’Allegato I.10.

Secondo la Corte, però, il presupposto soggettivo è decisivo: l’incentivo spetta al “proprio personale” dell’amministrazione. Questa espressione non può essere estesa ai dipendenti della società in house, anche se la società è sottoposta a controllo analogo e opera nell’orbita dell’Ente pubblico.

La società in house conserva una propria soggettività giuridica distinta; i suoi dipendenti sono lavoratori regolati da rapporti privatistici e non sono assimilabili ai dipendenti dell’amministrazione controllante.

La decisione della Corte dei Conti

La Sezione Lazio si conforma al principio espresso dalle Sezioni riunite in sede di controllo: l’art. 45 del Codice appalti non può trovare applicazione nei confronti del personale dipendente di una società in house incaricato di compiti tecnici connessi all’esecuzione di un affidamento diretto ex art. 7, anche quando operi in affiancamento al personale dell’amministrazione partecipante o controllante.

La motivazione è duplice.

Da un lato, l’incentivo tecnico è una deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione: per questo deve essere interpretato in modo stretto, senza estensioni analogiche.

Dall’altro, riconoscere l’incentivo ai dipendenti della società in house creerebbe un concreto rischio di duplicazione retributiva. Le prestazioni rese dal personale della società sono normalmente già remunerate nell’ambito del rapporto convenzionale tra Ente e società partecipata. Aggiungere anche l’incentivo significherebbe riconoscere un ulteriore compenso a soggetti già pagati per quelle attività.

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