Quando un Comune non qualificato affida lo svolgimento di una gara ad una Centrale Unica di Committenza, chi deve adottare il provvedimento di aggiudicazione? E fino a che punto è possibile rinviare le verifiche sui requisiti dell’operatore economico?
La sentenza TAR Piemonte n. 993/2026 affronta questi temi nell’ambito di una procedura per servizi di ingegneria e architettura relativi a interventi di sistemazione idrogeologica. Un Comune aveva ottenuto un contributo per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. Per rispettare i tempi imposti dal finanziamento, ha avviato una gara per l’affidamento dei servizi tecnici relativi al PFTE, alla progettazione esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e ad attività collegate.
Poiché il Comune non risultava qualificato ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs. 36/2023, la procedura è stata gestita da una Centrale Unica di Committenza. All’esito della gara, la CUC ha disposto l’aggiudicazione in favore del RTP primo classificato. Il RTP secondo graduato ha impugnato l’aggiudicazione, contestando, tra l’altro, la competenza della CUC, la mancata verifica dei requisiti prima dell’aggiudicazione e l’assenza di un requisito professionale del coordinatore della sicurezza indicato dal RTP aggiudicatario.
I motivi del ricorso
Il ricorrente sosteneva che l’aggiudicazione avrebbe dovuto essere adottata dal RUP individuato nel disciplinare, cioè dal responsabile del servizio tecnico comunale, e non dal responsabile dell’ufficio della CUC. Inoltre, lamentava la violazione dell’art. 17, comma 5, del Codice appalti, secondo cui l’aggiudicazione deve essere disposta dopo la verifica del possesso dei requisiti in capo all’offerente. Infine, contestava la mancata esclusione del RTP aggiudicatario per carenza dei requisiti del professionista indicato come coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.
La decisione del giudice
Il TAR respinge la censura sulla competenza della CUC. Se il Comune non è qualificato e si avvale di una centrale di committenza qualificata, il potere di disporre l’aggiudicazione spetta al soggetto che ha gestito la procedura. Diversamente, l’atto finale sarebbe adottato proprio dal soggetto che non ha la qualificazione necessaria per svolgere la gara.
Il giudice chiarisce anche che il RUP adotta il provvedimento finale solo quando, secondo l’ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestarne all’esterno la volontà. Nel caso esaminato, tale potere era in capo alla CUC.
Diverso esito ha invece la censura sulla verifica dei requisiti. Le amministrazioni sostenevano che, per ragioni di urgenza legate al finanziamento, la verifica fosse stata rimessa al Comune dopo l’aggiudicazione. Il TAR non condivide questa impostazione: l’atto non subordinava espressamente l’efficacia dell’aggiudicazione alla positiva verifica dei requisiti e non motivava in modo adeguato le ragioni della deroga alla sequenza ordinaria.
Il profilo decisivo riguarda il coordinatore della sicurezza. Per il geometra indicato dal RTP aggiudicatario era stato prodotto l’attestato del corso di formazione, ma non l’attestazione dell’esperienza triennale nel settore delle costruzioni richiesta dall’art. 98 del D.Lgs. 81/2008. La mancanza di tale requisito comporta l’illegittimità dell’aggiudicazione e l’esclusione del RTP.
Il TAR annulla quindi l’aggiudicazione, dichiara inefficace il contratto e dispone il possibile subentro del RTP ricorrente, salvo il buon esito delle verifiche di legge.

