Tratto da: Sentenzeappalti
Consiglio di Stato, Sez. III, 03.06.2026 n. 4428
7. Il richiamo al know how aziendale, in assenza di motivata dimostrazione della segretezza commerciale, non è sufficiente a sottrarre l’offerta tecnica all’accesso (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 3/12/2025, n. 9515), senza considerare che, anche ove si sia effettivamente in presenza di segreti tecnici o commerciali, occorre operare un attento bilanciamento tra le istanze di riservatezza e il diritto a un’effettiva tutela giurisdizionale.
In ogni caso l’offerta tecnica, nella sua totalità, non può essere sottratta all’accesso basandosi su una generica dichiarazione di segreto tecnico o commerciale. La Stazione appaltante deve verificare specificamente e motivatamente la sussistenza di segreti industriali o commerciali, oscurando solo le informazioni per le quali è dimostrata tale esigenza (Cons. Stato, Sez. III, 16/02/2021, n. 1437). […]
9. Come osservato dall’appellante, l’esistenza di un brevetto d’invenzione industriale non implica, ma anzi esclude, la configurabilità del segreto.
Infatti, ai fini della domanda di concessione del brevetto, l’invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla (art. 51, comma 2, d.lgs. n. 30 del 2005) e i fascicoli dei brevetti normalmente sono liberamente consultabili (art. 186, d.lgs. n. 30 del 2005).
10. Neppure l’evocazione di generici aspetti relativi alla “declinazione applicativa, organizzativa e operativa” del metodo brevettato, nella specifica commessa in questione, sono idonei a costituire un segreto tecnico tutelato dalla legge, anche perché, essendo appunto il metodo in questione protetto da brevetto, il suo utilizzo sarebbe comunque precluso a qualsiasi altro operatore economico.
11. Dunque, non è dimostrata la sussistenza di veri e propri segreti privati da tutelare, con la conseguenza che la Stazione appaltante è tenuta a permettere l’accesso sia all’offerta tecnica di -OMISSIS- s.p.a., che agli atti del sub-procedimento di verifica di anomalia dell’offerta.
Resta ferma la possibilità, per l’Amministrazione, di individuare, sulla base di motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, singoli elementi della documentazione richiesta che contengano informazioni qualificabili come segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art. 53, d.lgs. n. 50 del 2016. Ove la sussistenza di tali segreti fosse realmente accertata, l’Amministrazione dovrà procedere al bilanciamento di cui all’art. 53, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016 ed assumere, in conseguenza di tale operazione, le opportune determinazioni.

