Tratto da: Sentenzeappalti

TAR Milano, 04.06.2026 n. 2852

Piuttosto, premesso che l’art. 33 lett. B) del disciplinare di gara stabiliva l’obbligo di indicare il piano di riassorbimento del personale già presente in cantiere nell’offerta tecnica, occorre verificare il rispetto da parte dell’aggiudicataria dell’art. 23, comma 5, del Csa, secondo cui: «Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 57 del Codice (…)» (cfr. doc. 1.2.1 depositato dalla società ricorrente).
Secondo la tesi di -OMISSIS- S.r.l., tale clausola comporterebbe che l’aggiudicatario possa licenziare o trasferire il personale già in cantiere “solo nella evenienza in cui tale personale risulti superfluo per lo svolgimento delle mansioni contrattuali”, e “non anche al solo fine di risparmiare mediante la sua sostituzione con operai più economici”, come avrebbe invece inteso fare l’aggiudicataria.
L’impostazione difensiva della ricorrente, per ciò che concerne l’odierno specifico contenzioso, non convince sotto un duplice aspetto.
Innanzitutto, è pacifico che la libertà di organizzazione imprenditoriale può comprimere, a determinate condizioni, la necessità contrapposta di assicurare la stabilità occupazionale delle figure già operative nella gestione di un determinato servizio.
Sotto questo profilo, dunque, il concorrente in una gara di appalto può fare le scelte che più ritiene opportune per minimizzare i costi del lavoro da rappresentare nell’offerta economica, ivi compresa la sostituzione parziale del personale già coinvolto nel cantiere – in quanto assunto dal precedente gestore – con personale proprio, con l’unico limite di reperire figure idonee alla mansioni da svolgere e di rispettare la congruità del trattamento retributivo complessivo da corrispondere in relazione ai contratti collettivi applicabili al caso di specie.
In secondo luogo, la necessità di “assorbimento prioritario” del personale già impiegato dal gestore uscente può considerarsi compatibile – sempre nell’ottica di garantire all’imprenditore piena libertà organizzativa, anche al fine di eseguire al meglio le prestazioni oggetto dell’appalto – con la scelta di dislocare alcuni dei dipendenti protetti dalla clausola sociale in altre commesse gestite contestualmente dall’aggiudicataria.
Non è dunque ravvisabile alcun difetto di istruttoria in capo alla stazione appaltante – in relazione a una presunta sottostima di costi non sostenibile – allorché la stessa, come avvenuto nella fattispecie per cui è causa, si ritenga “appagata” dai giustificativi di un operatore economico che chiarisca di avere contenuto i costi di lavoro sulla base delle premesse sopra effettuate (trasferimento parziale dei lavoratori già presenti in cantiere in altre gestioni).
L’obiettivo della stazione appaltante deve infatti essere da un lato quello di verificare la sostenibilità dell’offerta nel suo complesso, dall’altro quello di verificare il rispetto delle regole poste alla base della gara.
Nel caso in esame, la “manovra” sui costi della controinteressata avrebbe potuto considerarsi elusiva di tali regole soltanto se fosse stata dimostrata la violazione palese della clausola di assorbimento prioritario, dimostrazione che però è stata vanificata dalla condotta della stessa ricorrente, la quale ha pacificamente indicato successivamente alla gara profili lavorativi da “riassorbire” diversi rispetto a quelli di cui all’allegato 5 del Capitolato speciale di appalto (come evincibile dal documento n. 32 depositato dal Comune resistente in data 26 aprile 2026).
Di conseguenza, la società aggiudicataria ha legittimamente riassorbito soltanto il personale che ha ritenuto utilmente utilizzabile, ai fini del contratto collettivo applicabile al caso di specie, per la prosecuzione del servizio di igiene urbana da assicurare (cfr., sul punto, anche quanto affermato dal Tribunale di Pavia nella sentenza depositata con documento n. 12 del 18 maggio 2026 dalla controinteressata).

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