Tratto da EIUS

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, l’art. 106, comma 6, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»), dev’essere interpretato nel senso che l’Amministrazione non può disporre automaticamente l’escussione della cauzione provvisoria nei confronti del concorrente che, dopo la proposta di aggiudicazione, sia stato escluso dalla gara perché privo di uno dei requisiti di partecipazione, dovendo essa motivare la sussistenza di un pregiudizio cagionatole dalla condotta procedimentale del medesimo concorrente. ● V. anche, in questa Rivista: CGUE, ottava sezione, sent. 26 settembre 2024, cause riunite C-403/23 e C-404/23; Corte cost., sent. n. 198/2022; CdS, ad. plen., sent. n. 7/2022; TAR Lazio, sez. IV-ter, sentt. nn. 21082 e 2329/2025.

Consiglio di Stato, sezione III, 25 maggio 2026, n. 4190

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