Tratto da EIUS

In tema di finanza di progetto (project financing), la Pubblica Amministrazione gode di un’ampia e insindacabile discrezionalità tecnico-amministrativa nella valutazione della rispondenza della proposta formulata dal soggetto privato alle esigenze di interesse pubblico, sicché non è tenuta a dar corso alla procedura di gara per l’affidamento della concessione. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. V, sentt. nn. 1443/2024, 192/2024, 6633/2018 e 2719/2016; CGARS, sent. n. 739/2024; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. n. 853/2020; TAR Molise, sent. n. 398/2022; TAR Umbria, sent. n. 260/2025.

TAR Lazio, sezione II-bis, 8 giugno 2026, n. 10514

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