tratto da aranagenzia.it

Al fine della maturazione del buono pasto in lavoro agile e in lavoro da remoto, quali sono le condizioni legittimanti? È necessario rilevare la pausa?

  • Id: 37481

Il CCNL 2022-2024 del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 23.02.2026, all’art. 41, comma 3 bis, ha introdotto per la prima volta la previsione della maturazione del buono pasto anche in modalità agile.

La norma in parola dispone che “Ai fini dell’erogazione del buono pasto, le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalità agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza”.

Il lavoro agile, per definizione, non comporta la misurazione della durata della prestazione, pertanto, la norma contrattuale ha introdotto un automatismo, equiparando convenzionalmente la durata della prestazione resa in modalità agile a quella che il lavoratore avrebbe dovuto rendere nella medesima giornata se avesse lavorato in presenza. Ciò al fine di definire la durata teorica della singola giornata di lavoro resa in modalità agile e la conseguente erogazione del buono pasto.

Sul punto, appare utile evidenziare che nel lavoro agile, a differenza di quanto avviene per il lavoro da remoto, non essendo prevista la misurazione dell’orario di lavoro, non può essere previsto alcun rilevamento della pausa ai fini della maturazione del buono pasto; mentre, nel lavoro da remoto, trattandosi di una modalità prestazionale che, da un puto di vista dell’orario e delle pause, è assoggettata alle stesse regole del lavoro in presenza, compresa la maturazione del buono pasto è necessario rilevare la pausa con gli strumenti e le modalità previste dall’amministrazione.

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