Tratto da: Ministero Interno

Territorio e autonomie locali 28 Maggio, 2026
 
Categoria 05.02.06 Diritto di accesso
 
Sintesi/Massima

Risulta che, nell’accesso civico generalizzato, l’interesse individuale alla conoscenza è protetto al pari di quello collettivo, con la conseguenza che, fuori dai casi marginali, non si può respingere un’istanza ostensiva civica generalizzata.

Testo

(Parere n.9229 del 17/3/2026) Si fa riferimento alla nota con la quale il segretario comunale dell’ente … ha richiesto un parere in merito all’istanza di accesso civico agli atti, ai sensi dell’art.5, commi 1 e 2, del d.lgs. n.33 del 2013, presentata da un ex consigliere comunale. In particolare, è stato chiesto come qualificare l’istanza presentata e la legittimità della stessa, tenuto conto che l’ex consigliere ha richiesto le copie delle delibere della giunta comunale (dal gennaio 2022 ad oggi), delle determine adottate da tutti gli uffici (dal gennaio 2022 ad oggi) e degli atti attestanti i compensi di sindaco e assessori. La richiesta inoltrata dall’ex consigliere è ammissibile in quanto presentata ai sensi dell’art.5, commi 1 e 2, del d.lgs. n.33/2013. Il comma 1 stabilisce, infatti, che: “L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”. Il successivo comma 2 dispone che “… chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione …”. L’art.14 del citato decreto legislativo, rubricato Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali, stabilisce quanto segue: “1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni: c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;”. Trattandosi di documenti per i quali vi è un obbligo legislativo di pubblicazione, l’istanza è, quindi, da qualificare come accesso civico cd semplice e l’amministrazione dovrà provvedere, pertanto, alla pubblicazione degli eventuali atti e documenti non pubblicati in precedenza. Anche per le deliberazioni vi è l’obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art.124 del TUOEL. Si rileva che l’art.5, comma 3, del d.lgs. n.33/2013, come precisato dalla delibera ANAC n.1309/2016, § 4.2, l’istanza di accesso civico deve indicare i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Devono essere, quindi, ritenute inammissibili le richieste formulate in modo generico da non permettere all’amministrazione di identificare i documenti o le informazioni richieste. In questi casi, l’amministrazione destinataria della domanda dovrebbe chiedere di precisare l’oggetto della richiesta. Come ha chiarito la delibera ANAC n.1309/2016 e la circolare n.2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, l’amministrazione è tenuta a consentire l’accesso generalizzato anche quando riguarda un numero cospicuo di documenti, a meno che la richiesta risulti manifestamente irragionevole, tale da comportare un carico di lavoro in grado di paralizzare, in modo sostanziale, il buon funzionamento dell’amministrazione. In tal caso l’amministrazione può ponderare, da un lato, l’interesse dell’accesso del pubblico ai documenti e, dall’altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare l’interesse ad un buon andamento dell’amministrazione. Tali circostanze devono essere adeguatamente motivate nel provvedimento di diniego. Inoltre, come previsto dalla normativa in materia (art.5, co.5, d.lgs. n.33/2013 – art.5-bis, co.2, d.lgs. n.33/2013) e come specificato dall’allegato delibera ANAC n.1309/2016, dalla circolare Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n.2/2017, § 6, 6.1, 6.2, 6.3, e dalla circolare Ministro per la pubblica amministrazione n.1/2019, laddove la richiesta di accesso generalizzato possa incidere su interessi connessi alla protezione dei dati personali od alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore ed i segreti commerciali), l’ente destinatario della richiesta di accesso deve darne comunicazione ai soggetti titolari di tali interessi. Rispetto ad una domanda di accesso civico generalizzato, sono qualificabili come soggetti controinteressati tutti i soggetti che possono subire un pregiudizio concreto agli interessi privati indicati dall’art-5-bis, comma 2, del decreto legislativo n.33/2013; pertanto, come indicato dalla circolare n.1/2019 sopra citata, dovranno essere oscurati i dati personali o le parti dei documenti richiesti che possano comportare un pregiudizio concreto agli interessi privati individuati nell’art.5-bis, comma 2, del decreto trasparenza. Si soggiunge che il Consiglio di Stato, con sentenza n.621 del 18/01/2023, ha affermato che “Nell’accesso civico generalizzato la finalità è quella di garantire il controllo democratico sull’attività amministrativa, nel quale il c.d. right to know, il diritto fondamentale alla conoscenza, è protetto in sé, se e in quanto non vi siano contrarie ragioni di interesse pubblico o privato, ragioni queste ultime espresse dalle cosiddette eccezioni relative di cui al citato art.5-bis, commi 1 e 2, del d.lgs. n.33/2013. Risulta, pertanto, che, anche nell’accesso civico generalizzato, l’interesse individuale alla conoscenza è protetto al pari di quello collettivo, con la conseguenza che, fuori dai casi marginali (istanze massive, vessatorie o emulative), non si può respingere un’istanza ostensiva civica generalizzata per il fatto che il richiedente ha anche un interesse personale alla conoscenza. D’altra parte, l’istanza di accesso documentale ben può concorrere con quella di accesso civico generalizzato e la pretesa ostensiva può essere contestualmente formulata dal privato con riferimento tanto all’una che all’altra forma di accesso (cfr. Cons. Stato-sez.V, 10 maggio 2022, n.3642)”. Si ritiene, quindi, ammissibile la richiesta dell’ex amministratore comunale, in quanto ascrivibile alle ipotesi disciplinate dal citato art.5, commi 1 e 2, del d.lgs. n.33/2013, che potrebbe essere soddisfatta nei tempi compatibili con le esigenze organizzative degli uffici.

 

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