Tratto da EIUS
In tema di indebito arricchimento: a) la nullità del contratto concluso dalla Pubblica Amministrazione senza l’osservanza del requisito della forma scritta ad substantiam non preclude l’esercizio della domanda di arricchimento ingiustificato, cui osta solo la nullità per illiceità di un elemento essenziale ai sensi dell’art. 1418, comma 2, c.c., per contrasto con l’ordine pubblico o in caso di frode alla legge; b) l’azione può essere spiegata, alle medesime condizioni, anche dalla Pubblica Amministrazione che abbia subito un depauperamento patrimoniale dall’esecuzione del contratto nullo; c) nell’ipotesi di nullità del contratto, la domanda ex art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario rispetto all’azione di ripetizione dell’indebito disciplinata dall’art. 2033 c.c. ed è proponibile se quest’ultima risulta preclusa in virtù dei limiti che ne condizionano l’esperimento, ossia in caso di carenza ab origine dei presupposti fondanti la relativa domanda.
Corte di cassazione, sezioni unite civili, 28 aprile 2026, n. 11513

