Tratto da: Sentenzeappalti
Consiglio di Stato, Sez. IV, 22.05.2026 n. 4156
2. Ai fini della delibazione del motivo d’appello si rileva che l’art. 110, comma primo, del d.lgs. n. 36 del 2023 prevede che il giudizio di anomalia sia volto a valutare “la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta”, ossia l’offerta nel suo complesso; pertanto, il giudizio di anomalia non può essere circoscritto ai soli aspetti della offerta tecnica che trovano testuale riferimento nella lex specialis di gara. Pertanto, pur dovendo il bando di gara indicare gli elementi sui quali effettuare la verifica di anomalia, tuttavia ove l’offerta presenti degli elementi aggiuntivi sia pure formalmente non richiesti o indicati nel bando o nell’avviso, il giudizio di anomalia si deve necessariamente svolgere anche su tali elementi poiché, diversamente opinando, si perverrebbe a un giudizio di anomalia incompleto di talune rilevanti parti ai fini della affidabilità dell’offerta.
12.1. Applicando tali principi al caso in esame, è evidente che la verifica di anomalia si è svolta in modo illegittimo poiché non sono stati considerati i costi del personale aggiuntivo che la controinteressata ha previsto nella propria offerta tecnica, oltre alle figure ordinarie assimilabili al quadro economico del bando. Tali costi erano facilmente calcolabili nell’ambito della verifica di anomalia poiché era sufficiente fare riferimento ai contratti collettivi di categoria.
Vi sono altresì ulteriori costi non calcolati nell’ambito della verifica di anomalia che rendono ictu oculi superabile facilmente l’esiguo utile annuo dichiarato dalla controinteressata (euro 7.566,40).
Si tratta in particolare, della Miglioria C.1 (pulizia programmata delle 14 stazioni di sollevamento mediante autospurgo, con “”team specializzato”, “rimozione di sedimenti”, “conferimento rifiuti a discariche autorizzate” e redazione di report) e della Miglioria C.2 (riattivazione della nastropressa), che, con i loro costi da proiettarsi nel triennio contrattuale, causano con una elevata probabilità un significativo aumento dei costi, aumento tale per cui la Commissione avrebbe dovuto verificare se l’offerta fosse effettivamente in linea con l’esiguo utile dichiarato.

