tratto da giustizia-amministrativa.it

Autorità amministrative indipendenti – Autorità nazionale anticorruzione – Whistleblowing – Finalità

La normativa anticorruzione, della quale fa parte la disciplina sul whistleblowing, è finalizzata a intercettare e prevenire fenomeni di maladministration anche privi di rilievo penale, indicativi di un esercizio delle potestà pubbliche non funzionalizzato al perseguimento del pubblico interesse e non orientato dal principio di imparzialità, inteso quale parametro immediatamente vincolante per l’attività amministrativa, suscettibile di essere compromesso non solo dall’illegittimità già consumata, ma anche dalla mera potenzialità della lesione della parità di trattamento. (1).

Autorità amministrative indipendenti – Autorità nazionale anticorruzione – Whistleblowing – Tutela dell’integrità della pubblica amministrazione – Interesse privato del segnalante – Concorso – Ammissibilità

In materia di whistleblowing, le tutele previste dall’articolo 54‑bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non richiedono che la segnalazione sia effettuata nell’esclusivo interesse della pubblica amministrazione, trovando applicazione anche quando l’interesse all’integrità della pubblica amministrazione coincida o si accompagni a un interesse privato del segnalante, purché la denuncia sia oggettivamente ancorata a fatti reali idonei a prospettare una probabile violazione del principio di imparzialità. (2).

Autorità amministrative indipendenti – Autorità nazionale anticorruzione – Whistleblowing – Ritorsione – Accertamento – Indizi – Sviamento di potere

Nel procedimento in materia di whistleblowing, l’accertamento di un uso distorto dei poteri dirigenziali, riconducibile a fattispecie di sviamento di potere, assume rilevanza indiziaria ai fini della valutazione della ritorsività delle misure adottate nei confronti del segnalante, incidendo negativamente sulla credibilità della prospettazione datoriale circa la genuinità degli atti organizzativi posti in essere. (3).

Con la pronuncia in rassegna, il T.a.r. per il Lazio ha rigettato il ricorso proposto da un dirigente medico sanzionato dall’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell’art. 54-bis, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per aver messo in atto misure ritorsive nei confronti di un medico dipendente del reparto, soprattutto in termini di esclusione del segnalante dalle “sale aggiuntive” e dagli incentivi economici alle stesse connessi, ritenendo che la ricostruzione operata dall’Autorità all’esito della raccolta del materiale indiziario fosse assistita dalla “congruenza narrativa” sulla quale, secondo la giurisprudenza amministrativa, può legittimamente fondarsi il potere di accertamento delle Autorità indipendenti.

(1) Conformi: Sull’accezione del principio di imparzialità accolta nell’interpretazione della normativa whistleblowing: Cass. pen., sez. VI, 19 giugno 2008, n. 25162, e Cons. Stato, sez. V, 1° aprile 2009, n. 2070.

(2) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. I-quater, 7 gennaio 2023, n. 236.

(3) Non risultano precedenti negli esatti termini

T.a.r. per il Lazio, sezione I, 24 aprile 2026, n. 7507 – Pres. Dongiovanni, Est. Aragno

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