tratto da leautonomie.it - a cura di Luigi Oliveri

Regioni ed enti locali possono nello stesso tempo incrementare sia le risorse stabili del fondo delle risorse decentrate ai sensi dell’articolo 14, comma 1-bis, del d.l. 25/2025, sia incrementare il salario accessorio in applicazione dell’articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del d.l. 34/2019, se le condizioni di bilancio lo consentono.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana elimina possibili dubbi sulla compatibilità delle due disposizioni, mediante la deliberazione 7 maggio 2026, n. 80.

Le due tipologie di aumento delle risorse contrattuali sono di diversa natura e proprio per questo attivabili congiuntamente, nel rispetto di quanto imposto dalla legge.

L’articolo 14, comma 1-bis, del d.l. 25/2025 permette alle amministrazioni di incrementare la componente stabile del fondo delle risorse decentrate fino a raggiungere un importo che non superi del 48 per cento la spesa sostenuta nell’anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali.

Ben diverso è il meccanismo regolato dall’articolo 33 del d.l. 34/2019. In questo caso, la norma, come attuata dai decreti ministeriali connessi, impone impone di adeguare (in aumento, secondo i decreti) il limite al trattamento accessorio del personale del 2016 (ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del d.lgs 75/2017), per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di Elevata Qualificazione, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Le differenze tra i due istituti non sono solo dettati dai contenuti prescrittivi, ben diversi, delle norme che li regolano, ma anche per fini e meccanismi operativi.

Infatti, spiega la Sezione Toscana, mentre la previsione del d.l. 25/2025 agisce esclusivamente sulla parte stabile del fondo delle risorse decentrate, l’aumento di cui al d.l. 34/2019 coinvolge anche le risorse di bilancio poste a finanziare le retribuzioni di posizione e risultato degli incaricati di Elevata Qualificazione.

Ancora, l’incremento di cui all’articolo 14-bis, del d.l. 25/2025 è facoltativo: le amministrazioni possono decidere anche di non attivarlo o di non giungere fino alla soglia massima consentita. Invece, l’articolo 33 del d.l. 34/2019 detta un vero e proprio automatismo: verificato che il personale dell’anno di riferimento è in numero maggiore rispetto a quello in servizio al 31.12.2018, regioni ed enti locali sono tenute ad aumentare il trattamento accessorio dell’importo del valore medio pro-capite del salario accessorio calcolato a quella data, per il numero dei dipendenti in servizio in più rispetto sempre al 31.12.2018. Il primo meccanismo prescinde totalmente dalla quantità del personale in servizio, il secondo trae da tale dato la propria applicazione.

Sono diversi anche i fini. L’articolo 14, comma 1-bis, assolve allo scopo di provare a perequare il trattamento stipendiale dei dipendenti del comparto Funzioni locali con quello degli altri comparti, mediamente più “munifici”. L’articolo 33, invece, ha lo scopo, spiega la Sezione, di “salvaguardare il trattamento accessorio medio rispetto alle dinamiche quantitative del personale e impedire che politiche assunzionali “espansive”, ancorché finanziariamente sostenibili, si traducano in una ingiustificata compressione del salario accessorio individuale”.

Non è da trascurare un’ulteriore differenza: l’articolo 14-bis “consente, inoltre, una deroga esplicita al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 (diversamente dall’art. 33 d.l. 34/2019 che, invece, ne determina l’adeguamento) e richiede una puntuale tracciabilità degli incrementi in sede di conto annuale”, prevedendo la sanzione, in caso contrario, ri rendere “indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali”.

La sintesi della Sezione è che “….PROSEGUE QUI 

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