Tratto da EIUS

Sono inammissibili, involgendo scelte che rientrano nella discrezionalità del legislatore, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte dei conti, s.g. Calabria, in riferimento agli artt. 3, 51, 54 e 97 Cost. – dell’art. 248, comma 5, periodi primo, secondo e terzo, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»), là dove si prevedono misure interdittive fisse nei confronti degli amministratori responsabili del dissesto finanziario degli enti locali.

Corte costituzionale, 19 maggio 2026, n. 84

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