Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Offerta economica– Base d’asta – Superamento
Laddove la lex specialis di gara definisca la “base di gara” come la sommatoria delle tre componenti costituite dall’importo soggetto a ribasso, dei costi della manodopera (non soggetti a ribasso, salva la previsione dell’articolo 41, comma 14, terzo periodo, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) e degli oneri di sicurezza aziendale, va considerata inammissibile, ai sensi dell’art. 70, comma 4, lettera f), del d.lgs. n. 36 del 2023, cit., l’offerta superiore alla base di gara, così determinata, non potendosi fare riferimento alla sola quota della base di gara soggetta a ribasso, con esclusione dei costi della manodopera. Dall’art. 41, comma 14 cit. si evince chiaramente che i costi della manodopera fanno parte della base di gara, su cui i concorrenti sono tenuti a praticare il ribasso complessivo, anche laddove decidano di non ribassare i costi stessi come definiti dalla stazione appaltante. (1).
Sulla base di tali rilievi la sezione ha confermato la sentenza del T.a.r. per la Calabria, sez. I, n. 1034 del 2025 che aveva accolto il ricorso proposto dalla seconda graduata avverso l’aggudicazione alla prima graduata, in relazione ad una procedura di gara, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di ristorazione a basso impatto ambientale presso le sedi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Offerta economica – Prezzo a misura – Presupposti
In materia di contratti pubblici affinché un contratto possa configurarsi “a misura”, anziché “a corpo”, è indispensabile, oltre che una chiara indicazione di tale natura nella lex specialis di gara, l’inclusione in quest’ultima dell’elenco dei prezzi unitari (sui quali poi formulare i ribassi in sede di offerta economica), per cui, in assenza di tali indicazioni, il contratto va qualificato come a corpo. (2).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Offerta economica – Prezzo a corpo – Determinazione
Nelle gare di appalto da aggiudicare a “corpo” il corrispettivo è determinato in una somma fissa ed invariabile derivante dal ribasso offerto sull’importo a base d’asta; elemento essenziale della proposta economica è il solo importo finale offerto, mentre i prezzi unitari indicati nell’elenco prezzi, tratti dai listini ufficiali, hanno un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare l’importo finale: ne consegue che le indicazioni contenute nell’elenco prezzi sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e quindi del contratto da stipulare, non assumendo rilevanza neppure ai fini della valutazione di anomalia, poiché la somma complessiva dell’offerta copre l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali. (3).
(1) Conformi: In relazione alla seconda parte della massima: Cons. Stato, sez. V, 23 ottobre 2025, n. 8225; 2 luglio 2025 n. 5712, 29 aprile 2025 n. 3611, 19 novembre 2024 n. 9255 e 9 giugno 2023 n. 5665.
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 2018, n. 5161; 3 aprile 2018, n. 2057; sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 15.
Consiglio di Stato, sezione III, 1 aprile 2026, n. 2643 – Pres. Greco, Est. Zafarana

