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Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione – Interdittiva e informativa antimafia – Raggruppamento temporaneo di imprese – Mandante – Sostituzione

La sostituzione dell’impresa mandante del raggruppamento temporaneo di imprese, qualora venga meno il requisito generale di moralità per la sopravvenienza di un’interdittiva antimafia, sia prima che dopo la stipulazione del contratto, è disciplinata dall’art. 95 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (“codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione“) –  norma speciale rispetto a quella dell’art. 97 del d.lgs. 31 marzo 2023,  n. 36 (codice dei contratti pubblici) – dovendo  la sostituzione intervenire, nel primo caso, anteriormente alla stipulazione del contratto e, nel secondo, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del prefetto. (1).

Cfr Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2017, n. 3505, secondo cui dal combinato disposto dell’art. 95, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e dell’art. 37, comma 19, d.lgs. n. 163 del 2006, emerge che, in materia di gare pubbliche, l’ordinamento ammette nei casi di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari la sostituzione in caso di fallimento, e, per analogia, anche di liquidazione coatta amministrativa, nonché in caso di interdittiva antimafia.

 Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione – Interdittiva e informativa antimafia –Raggruppamento temporaneo di imprese – Mandante– Fase esecutiva – Sostituzione – Termine

Sebbene l’art. 95 del d.lgs.6 settembre 2011, n. 159 (“codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”) laddove prevede la sostituzione della mandante colpita da informativa antimafia entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto, qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto,  non qualifichi espressamente il termine in questione come perentorio, né colleghi alla sua decorrenza un’esplicita sanzione di decadenza del raggruppamento dalla facoltà di sostituire l’impresa componente interessata dal provvedimento prefettizio, lo stesso è da qualificarsi come perentorio, non prevedendo la fattispecie  alcun intervento della stazione appaltante, né l’apertura di un apposito procedimento in contraddittorio con il raggruppamento esecutore dei lavori, essendo la sostituzione dell’impresa mandante, attinta da informativa antimafia, riservata alle restanti imprese del raggruppamento che, entro tale termine devono manifestare alla stazione appaltante la volontà di sostituirla o estrometterla. (2).

In motivazione la sezione ha dunque precisato che la norma prevede un unico termine di trenta giorni per provvedere a tale sostituzione, con ciò ovviamente presupponendo che la committenza, nello stesso arco temporale, venga messa al corrente del provvedimento ostativo e della volontà delle altre imprese del raggruppamento di proseguire il rapporto contrattuale, previa (eventuale) sostituzione e (necessaria) estromissione dell’impresa destinataria dell’informativa. Pertanto non si tratta di costringere la stazione appaltante a risolvere il contratto automaticamente allo scadere dei trenta giorni, bensì di consentire che in tale intervallo temporale giunga alla stazione appaltante la proposta di estromissione o di sostituzione, in relazione alla quale dovrà successivamente essere attivata la verifica dei requisiti dell’impresa indicata in sostituzione, di cui pure vi è cenno nell’atto di appello.

 Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione – Interdittiva e informativa antimafia – Raggruppamento temporaneo di imprese – Mandante – Fase esecutiva – Sostituzione – Termine – Finalità

Il termine, da intendersi perentorio, di trenta giorni, di cui all’art. 95, comma 1, secondo periodo,  del d.l.gs. 6 settembre 2011, n. 159 (“codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”)  previsto per il compimento di un’attività che la stessa disposizione rimette interamente alla scelta del raggruppamento esecutore, è coerente con l’interesse pubblico di garantire l’esecuzione dei lavori più celere possibile, mantenendo l’affidamento e contemperando altresì l’interesse della stazione appaltante all’affidabilità della propria controparte privata con l’interesse del raggruppamento esecutore, continuando a garantire detta affidabilità complessiva dell’esecuzione mediante la tempestiva sostituzione della mandante interessata. (3).

(1) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. II-bis, 3 novembre 2025, n. 19415, oggetto di conferma con la presente sentenza.

(2) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 4 gennaio 2021, n. 39 secondo cui la normativa di cui all’art. 95, d.lgs. n. 159 del 2011 consente di evitare l’operatività delle cause di divieto o sospensione enumerate nell’art. 67, d. lgs. n. 159 del 2011, a condizione che l’impresa interessata da fenomeni di infiltrazione mafiosa “sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto” oppure “entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto”. La tempestività dell’estromissione va valutata alla stregua del termine finale individuato dalla norma.

(3) Conformi: Cons. Stato, IV, 4 gennaio 2021, n. 39, secondo cui la ratio legis della disciplina in esame è stata condivisibilmente individuata nell’evitare che un intero gruppo di imprenditori temporaneamente associati finisca con il subire gli effetti – pregiudizievoli sia moralmente che economicamente – della condotta di uno solo di essi e che la loro esclusione dalla gara (o dall’aggiudicazione) possa, a sua volta, ripercuotersi negativamente su soggetti, per così dire, “terzi” – i lavoratori dipendenti – che potrebbero essere, come in molti casi si verifica, assolutamente estranei ad ogni logica mafiosa, con richiamo C.g.a., sez. giur., 26 luglio 2019, n. 706.

Consiglio di Stato, sezione V, 9 aprile 2026, n. 2867 – Pres. Caringella, Est. Barreca

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