Tratto da GiurisprudenzaAppalti

Nel respingere l’appello il Consiglio di Stato ripercorre in maniera accurata il tema delle convenzioni per l’inserimento lavorativo delle persone disabili previste dalla Legge n. 68/99 per ribadire come non possa ritenersi idonea all’adempimento degli obblighi in materia la mera presentazione dell’istanza di stipula della convenzione ai sensi dell’art. 11 della legge n. 68 del 1999; la convenzione deve essere stipulata prima della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di gara.

Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 08/05/2026, n. 3608:

22. Le censure, così sintetizzate, ribadite nella memoria depositata il 30 dicembre 2025, possono a questo punto essere esaminate.

23. Il complesso impianto argomentativo dell’appellante si scontra con le evidenze documentali. Si tratta di censure infondate visto che:

a) è pacifica l’esistenza delle certificazioni di mancato assolvimento degli obblighi di legge ai sensi della L. 68/99 rilasciate da AFOL Metropolitana;

b) ai sensi dell’art. 7 comma 1 della L. 68 del 1999 “Ai fini dell’adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 3, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 11. La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte nell’elenco di cui all’articolo 8 che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro”;

b.1.) le tre tipologie di convenzione per l’inserimento lavorativo delle persone disabili previste dalla Legge n. 68/1999 sono:

– convenzioni di integrazione lavorativa (art. 11);

– convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative (art. 12);

– convenzioni di inserimento lavorativo (art. 12-bis);

b.2.) l’art. 11 della Legge n. 68/1999 prevede le convenzioni di integrazione lavorativa stipulate fra i servizi territoriali per l’impiego e i datori di lavoro pubblici e privati;

b.3.) le convenzioni per l’inserimento lavorativo dei disabili e dei lavoratori appartenenti alle categorie protette, laddove stipulate, sono destinate a sostituire, inglobandolo, il provvedimento finale del cd. atto di avviamento, col quale l’ufficio competente per il collocamento obbligatorio avvia al lavoro i soggetti di cui all’art. 1, L. n. 68/1999, a seguito dell’istanza inoltrata dai datori cui è fatto obbligo di assumerli nelle percentuali fissate dalla medesima legge;

b.4.) che le convenzioni, laddove stipulate, valgono a sostituire l’atto conclusivo del procedimento di assunzione obbligatoria, avviato su istanza datoriale, emerge dall’alternatività dei due strumenti di avviamento espressamente contemplata dall’art. 7, comma 1, L. n. 68, che dispone (si ripete): “Ai fini dell’adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 3 i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell’articolo 11”;

b.5.) è nella convenzione (stipulata, s’intende) che sono stabiliti tempi e modalità delle assunzioni, che il datore di lavoro si impegna a effettuare;

b.6.) questa Sezione ha già avuto modo di affermare che:

b.6.1.)  l’art. 80, comma 5, lett. i), del Codice dei contratti pubblici, prevede l’esclusione dalla procedura di gara dell’operatore economico che “non presenti la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito”; l’art. 17 cit., cui rinvia la norma del Codice dei contratti, stabilisce che le imprese partecipanti a procedure di gara bandite da amministrazioni pubbliche “sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l’esclusione”; la disposizione, come chiarito da un consolidato indirizzo della giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. IV, 26 novembre 2009, n. 7443), pone una prescrizione la cui operatività non è rimessa alla discrezionalità delle stazioni appaltanti, poiché l’omissione di detta dichiarazione costituisce una causa di esclusione prevista dalla legge e applicabile anche quando non sia richiamata dal bando di gara;

b.6.2.) gli obblighi di cui trattasi possono essere assolti dai datori di lavoro privati sia “mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti [sia] mediante la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 11″ (art. 7, comma 1, della legge n. 68 del 1999);

b.6.3.) non può ritenersi idonea all’adempimento degli obblighi in materia la mera presentazione dell’istanza di stipula della convenzione ai sensi dell’art. 11 della legge n. 68 del 1999; la convenzione deve essere stipulata prima della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di gara (Consiglio di Stato sez. V, 28 gennaio 2021, n. 860);

c) la ricostruzione effettuata dal primo Giudice, in ordine all’applicabilità dell’art. 2 comma 2 del d.P.R. 333/2000 è corretta, per la semplice ragione, ben evidenziata nella memoria di ANAS depositata in data 22 agosto 2025, che quella norma transitoria si applicava ai datori di lavoro che “alla data di entrata in vigore della legge n. 68 del 1999” occupavano da 15 a 35 dipendenti; la posizione di xxx è del tutto fuori da tale contesto; è (evidentemente) non più applicabile, a fattispecie sopravvenute, il meccanismo di gradualità;

c.1.) il primo Giudice coglie pienamente nel segno laddove afferma che “non essendo pertanto più applicabile il principio di gradualità per le assunzioni di nuovi lavoratori alle quali erano state equiparate, nel predetto e superato quadro normativo, le ipotesi di cessione di ramo di azienda e le altre operazioni di fusione comportanti un aumento del numero di dipendenti”;

c.2.) è vero che le argomentazioni dell’appellante sono fondate su “elementi normativi e prassi non più vigenti, né alla data odierna, né alla data di scadenza di presentazione delle offerte” (pagina 20 della sentenza impugnata);

c.3.) il riferimento alle prassi è, certo, ultroneo, ma si risolve in una critica alla sentenza che non inficia le conclusioni cui il primo Giudice è pervenuto dato che la disposizione regolamentare, invocata dall’appellante, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui all’abrogato art. 3, comma 2, della L. n. 68 del 1999 (abrogazione di cui l’appellante sembra non tenere conto), consentiva ai datori di adempiere in un tempo maggiore rispetto al termine ordinario; si tratta di previsione che qui non viene in alcun modo in rilievo;

d) è del tutto pacifico (risulta per tabulas) che xxx non fosse in regola con le norme sull’assunzione dei lavoratori disabili; ai sensi dell’art. 17, l. 12 marzo 1999, n. 68 le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l’esclusione; l’onere della prova inerente l’identificazione dell’esatto numero dei dipendenti occupati al momento del termine di scadenza per la presentazione dell’offerta incombe sul concorrente (Consiglio di Stato sez. III, 12 luglio 2018, n. 4282);

d.1.) la condizione di inosservanza, riscontrata alla data della presentazione dell’offerta, è di per sé sufficiente a legittimare la doverosa esclusione dalla procedura selettiva (Consiglio di Stato sez. III, 5 aprile 2024, n. 3167).

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