Tratto da: Lavoripubblici
Con l’avvicinarsi della scadenza finale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la Struttura di Missione PNRR ha reso disponibili le Linee guida operative per rendicontazione, certificati e caricamento su ReGiS degli interventi.
Oltre alla necessità di portare a termine le opere, in questa fase diventa fondamentale per enti e stazioni appaltanti dimostrarne la corretta conclusione nei tempi e con le modalità richieste. Questo si traduce, in termini operativi, in tre direttrici fondamentali, ovvero qualità e completezza dei certificati, rispetto rigoroso delle scadenze e tracciabilità puntuale delle informazioni su ReGiS.
A completamento delle Linee Guida, il documento include 4 allegati, che individuano in modo puntuale sia le misure interessate sia gli strumenti da utilizzare.
In particolare, l’Allegato 1 definisce il perimetro degli interventi, mentre gli Allegati 2 e 3 mettono a disposizione i modelli standard per i certificati, così da garantire uniformità nella rendicontazione. L’Allegato 4, infine, chiarisce definitivamente il riallineamento delle scadenze T1 al termine del 30 giugno 2026, offrendo un riferimento operativo unico per la fase finale del piano.
Scendendo nel dettaglio, il documento individua due passaggi temporali che devono guidare l’azione dei soggetti attuatori lungo tutta la fase finale:
- la chiusura degli interventi, che deve avvenire entro il 30 giugno 2026;
- la rendicontazione, che deve essere completata entro il 31 agosto 2026, termine entro cui tutta la documentazione deve risultare caricata e coerente.
Superata questa seconda scadenza, qualsiasi integrazione o attività non potrà essere presa in considerazione dalla Commissione europea, con effetti diretti sull’ammissibilità della spesa . Ne deriva che la gestione dei tempi non può più essere letta solo in funzione del cantiere, ma deve essere allineata alla tempestività della formalizzazione documentale.
Per la validazione degli interventi, il riferimento è il certificato di ultimazione; per servizi e forniture, entrano in gioco il certificato di regolare esecuzione o la verifica di conformità.
Per evitare disallineamenti tra amministrazioni e garantire controlli più uniformi, le linee guida fissano un contenuto minimo del certificato di ultimazione lavori, che deve essere sempre rispettato.
Nel concreto, il documento deve riportare:
- l’identificazione dell’intervento, con riferimento a missione, componente e investimento;
- una descrizione sintetica dell’opera e la sua localizzazione;
- i principali riferimenti contrattuali, inclusi CIG, CUP e importo;
- la data di emissione del certificato, che assume un valore centrale;
- le sottoscrizioni del direttore dei lavori, dell’operatore economico e il visto del RUP .
Il dato su cui conviene soffermarsi è proprio la data del certificato: è questo il riferimento che consente di collocare temporalmente l’intervento ai fini PNRR, indipendentemente da eventuali attività residue.
Uno dei chiarimenti più utili riguarda la gestione delle lavorazioni non ancora completate al momento dell’emissione del certificato.
Le linee guida ammettono che possano essere assegnati all’impresa termini aggiuntivi, entro un limite massimo di 60 giorni, per completare lavorazioni marginali. Questo, tuttavia, non incide sulla validità del certificato né sulla sua rilevanza temporale.
In altri termini:
- possono essere previste lavorazioni residuali di modesta entità;
- la loro presenza non compromette la validità del certificato;
- la data rilevante resta quella di emissione del certificato stesso.
Le linee guida affrontano anche il rapporto tra i diversi atti di chiusura dell’intervento, chiarendo che non è necessario duplicare la documentazione.
Nel caso in cui sia già disponibile il certificato di collaudo, oppure, nei casi previsti, il certificato di regolare esecuzione, questi documenti sono considerati sufficienti per dimostrare la conclusione dell’intervento e quindi per validare il target .
Un altro chiarimento riguarda le misure che originariamente prevedevano una scadenza intermedia al primo trimestre 2026.
Per evitare interpretazioni difformi, le linee guida stabiliscono che tutte le scadenze T1/2026 sono ricondotte al 30 giugno 2026 (T2) ai fini della rendicontazione.
Questa scelta garantisce uniformità nella gestione della fase finale e si inserisce nel solco delle previsioni del D.L. n. 19/2024, convertito in Legge n. 56/2024, rafforzando l’idea di un’unica scadenza operativa.
Il passaggio sulla piattaforma ReGiS prevede le seguenti tempistiche:
- il certificato di ultimazione lavori (o documento equivalente) deve essere caricato entro 5 giorni dalla conclusione;
- la documentazione integrativa deve essere caricata entro 15 giorni.
Inoltre, è richiesto che i documenti siano classificati correttamente all’interno del sistema, distinguendo tra “certificato di fine lavori” e “raggiungimento target”.
Le linee guida riconoscono un ruolo attivo al RUP nella gestione delle eventuali criticità documentali, introducendo una leva operativa importante.
Nel caso in cui il certificato non contenga tutte le informazioni richieste o non sia completo sotto il profilo formale, è possibile intervenire attraverso:
- una attestazione integrativa del RUP;
- documentazione aggiuntiva (ad esempio verbali o altri atti utili).
Questa possibilità consente di evitare blocchi procedurali e di recuperare situazioni non perfettamente allineate, mantenendo comunque la coerenza complessiva del fascicolo.
Nella parte conclusiva, le linee guida introducono anche un elemento di flessibilità operativa: le Amministrazioni titolari possono infatti estendere l’applicazione delle indicazioni contenute nel documento ad ulteriori misure del PNRR, purché caratterizzate da analoghe modalità di rendicontazione basate su certificati di ultimazione lavori, regolare esecuzione, verifica di conformità o documentazione equivalente.
L’estensione non è automatica, ma deve essere formalizzata con apposita comunicazione ai soggetti attuatori, restando comunque fermo il rispetto dei vincoli temporali previsti per la conclusione e la rendicontazione degli interventi.

