L’art. 21 bis del d.lgs 74/2000 supera il vaglio della Corte Costituzionale
È stata depositata il 13 aprile 2026, la sentenza n. 50 della Corte Costituzionale: sito esterno banca dati CERDEF in tema di efficacia delle sentenze penali irrevocabili di assoluzione nel giudizio tributario ex articolo 21-bis del decreto legislativo 31 marzo 2000 n. 74.
La Consulta ha sancito che un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata impone di ritenere che la sentenza penale di assoluzione cui si riferisce tale disposizione abbia sempre efficacia di giudicato nel processo tributario, salve le ipotesi in cui:
- a) vengano in considerazione fattispecie riconducibili a presunzioni legali tipiche, essendo necessario, in questi casi, che la suddetta sentenza consegua a un accertamento positivo della non esistenza del fatto;
- b) l’assoluzione sia stata pronunciata esclusivamente in conseguenza dell’inutilizzabilità delle prove nel giudizio penale, le quali siano suscettibili però di esserlo, in quanto formate nel rispetto delle regole fiscali, in quello tributario.
Tale interpretazione si fonda, per i motivi prima indicati, in particolare sul principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e su quello di eguaglianza tributaria di cui agli artt. 3 e 53 Cost., e non reca pregiudizio al principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e agli artt. 102, primo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost.
Secondo il giudice delle leggi, tale disposizione, avente natura tipicamente processuale, è una deroga al doppio binario, ancora vigente, tra processo penale e quello tributario, rappresentando una scelta indubbiamente garantista che non può essere ritenuta manifestamente irragionevole, qualora inquadrata nei limiti di una interpretazione costituzionalmente orientata.
Infine, viene evidenziato che l’art. 21-bis non differenzia a seconda che la pronuncia di assoluzione sia resa a seguito di un accertamento positivo della insussistenza del fatto (ex art. 530, comma 1, c.p.p.) ovvero di un accertamento negativo basato sulla insufficienza di prove (ex art. 530, comma 2, c.p.p.).
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