Tratto da: Lavoripubblici
La fase finale del PNRR entra nel vivo con un passaggio normativo rilevante: è stata infatti pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2026, n. 91, la Legge 20 aprile 2026, n. 50, di conversione del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, c.d. “Decreto PNRR 2026”.
Il provvedimento interviene in modo diretto su tempi, contratti, organizzazione amministrativa e strumenti digitali, segnando un cambio di passo nella gestione del Piano. Se nella fase iniziale il legislatore aveva privilegiato flessibilità e deroghe, oggi l’attenzione si sposta sulla responsabilità degli enti attuatori e sulla capacità del sistema di arrivare a chiusura senza scostamenti.
Il risultato è un impianto normativo ampio e articolato, che tocca ambiti diversi, dagli appalti pubblici alla digitalizzazione ai controlli fiscali, con l’obiettivo di accompagnare la chiusura del PNRR riducendo l’incertezza e rafforzando i controlli.
Diverse le novità inerenti le disposizioni su contratti pubblici e sulla loro esecuzione. Quella più rilevante riguarda l’allineamento dei termini di ultimazione al 30 giugno 2026: l’articolo 1, comma 1-bis, stabilisce che, per gli interventi PNRR in corso di esecuzione con scadenze anteriori, il termine finale è fissato ex lege al 30 giugno 2026, operando ai sensi dell’articolo 1339 del codice civile. Il termine entra automaticamente nelle convenzioni, nei contratti di appalto e negli atti d’obbligo, anche quando prevedono una scadenza diversa.
Questo termine rileva anche ai fini dell’applicazione delle penali. Se l’intervento viene concluso dopo la scadenza contrattuale originaria ma prima del 30 giugno 2026, le penali restano un tema aperto secondo il contratto, mentre non possono essere riconosciuti premi di accelerazione. La disciplina si estende anche ai contratti già scaduti e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della legge.
Sul fronte della gestione delle crisi dell’appaltatore, l’articolo 4 al comma 1-bis prevede che, in caso di accesso a uno strumento di regolazione della crisi con finalità liquidatoria, la stazione appaltante deve procedere alla risoluzione del contratto per garantire il completamento dell’opera nei tempi del PNRR. Restano a carico dell’impresa le penali già maturate.
La stessa disposizione stabilisce che i crediti maturati dall’impresa prima dell’avvio della procedura siano utilizzati prioritariamente per coprire le spettanze dei lavoratori, sotto il profilo retributivo, contributivo e previdenziale.
Il comma 1-ter disciplina il subentro del nuovo operatore economico. La soluzione principale è quella dello scorrimento ai sensi dell’articolo 124 del D.Lgs. n. 36/2023; solo in via residuale è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza bando. In ogni caso, il subentro avviene alle stesse condizioni del contratto originario e non possono essere opposte all’amministrazione operazioni come cessioni o affitti d’azienda intervenute nei sei mesi precedenti.
Un’ulteriore novità riguarda la gestione del subappalto nella fase finale. Con l’introduzione dell’articolo 23-bis, l’appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente la conclusione delle lavorazioni affidate al subappaltatore. Il DURC deve essere acquisito entro dieci giorni dalla fine dei lavori ai fini del pagamento dei SAL o del saldo, anche con modalità alternative in caso di malfunzionamento delle piattaforme.
Accanto agli interventi sui contratti, la legge rafforza il sistema di monitoraggio del PNRR.
L’articolo 1, comma 1, impone ai soggetti attuatori l’aggiornamento mensile della piattaforma ReGiS entro il giorno 10, con l’inserimento dei dati relativi a cronoprogrammi, avanzamento finanziario e stato di attuazione, oltre alla segnalazione di eventuali criticità.
Queste informazioni costituiscono la base per l’attivazione dei poteri sostitutivi previsti dall’articolo 12 del D.L. n. 77/2021, oltre a incidere sulla valutazione delle performance dirigenziali e sui controlli della Ragioneria generale dello Stato.
Sul piano temporale, l’articolo 3, comma 9-ter, modifica l’articolo 10, comma 6-ter, del D.L. n. 77/2021, portando al 31 dicembre 2026 il termine delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo. Si distingue così in modo netto tra fine lavori e chiusura amministrativa del Piano.
A questo si affianca il rafforzamento della struttura di governance, con la proroga degli incarichi e il mantenimento del presidio amministrativo anche nella fase successiva alla realizzazione degli interventi.
Le misure di semplificazione si concentrano negli articoli 5 e 6.
L’articolo 5 rafforza la conferenza di servizi semplificata e asincrona, riduce i tempi procedimentali e consolida il silenzio-assenso tra amministrazioni, attribuendo valore provvedimentale alla determinazione conclusiva.
Nei procedimenti non digitalizzati viene prevista la possibilità, in caso di inerzia della PA, di attestare il silenzio-assenso da parte del privato o del professionista, ferma restando la possibilità di verifiche successive.
L’articolo 6 consolida l’utilizzo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) e l’integrazione con l’ANPR, rafforzando il principio “once only”, secondo cui i dati già disponibili non devono essere richiesti nuovamente.
L’articolo 8 interviene sulla trasparenza e sulla semplificazione contabile e, con i nuovi commi 3-bis e 3-ter, introduce modifiche anche ai termini di fatturazione delle operazioni ai fini IVA.
Sul versante fiscale e dei controlli, la legge introduce interventi mirati che accompagnano la fase finale del PNRR.
In particolare, l’articolo 25, con l’inserimento dei commi 5-quater e 5-quinquies, prevede un regime temporaneo che consente di richiedere entro il 31 maggio 2026 la detrazione del 65% per gli investimenti in startup innovative effettuati nel primo semestre 2025, con verifica del regime de minimis affidata al MIMIT.
Lo stesso articolo rafforza i controlli sull’Investimento Transizione 4.0 (M1C2 – Investimento 9), prevedendo una cooperazione tra MIMIT, GSE e Agenzia delle Entrate, con scambio di dati anche in deroga ai limiti di riservatezza previsti dal d.P.R. n. 600/1973.
Infine, la legge introduce anche numerose misure che incidono sul rapporto tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione.
Tra queste, l’acquisizione automatica dell’ISEE universitario, l’utilizzo della tessera elettorale digitale, l’estensione dell’IT-Wallet ai soggetti dai 14 anni in poi e la validità illimitata della Carta d’identità elettronica per gli over 70.
Sul fronte delle imprese, l’articolo 12 prevede una semplificazione delle procedure di notifica delle violazioni dei dati personali per le microimprese, con strumenti di autovalutazione e assistenza dedicati.
Sempre in chiave di semplificazione, l’articolo 8 consente la sostituzione delle ricevute POS cartacee con flussi documentali informatici e favorisce la pubblicazione di collegamenti alle banche dati in luogo della duplicazione documentale.
Considerato che il termine del 30 giugno 2026 è ormai imminente, il quadro delineato dalla Legge n. 50/2026 mostra come non residuino ulteriori margini di flessibilità, entre cresce il peso delle scelte operative in capo alle amministrazioni.
La fase è pienamente caratterizzata dalla gestione dei contratti, ridefinendo i termini di esecuzione e accompagnando ogni passaggio con obblighi stringenti di monitoraggio e controllo, in un un sistema in cui tempi, adempimenti e responsabilità risultano strettamente intrecciati.
Non va però trascurato un elemento decisivo: accanto alla scadenza del 30 giugno per la realizzazione degli interventi, la legge individua nel 31 dicembre 2026 il termine per il completamento delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo. Si delinea così una fase finale articolata su due livelli, in cui alla chiusura dei lavori segue quella, altrettanto delicata, della sistemazione amministrativa e contabile.
Per le stazioni appaltanti, la fase conclusiva del PNRR si presenta quindi come un banco di prova particolarmente impegnativo. La gestione dei tempi contrattuali, la corretta alimentazione della piattaforma ReGiS e la capacità di affrontare situazioni critiche, dalla crisi dell’appaltatore alla chiusura dei subappalti, diventano elementi centrali per arrivare a conclusione senza criticità.
La vera sfida non è solo rispettare la scadenza di giugno, ma governare in modo ordinato anche i mesi successivi, fino alla chiusura amministrativa di fine anno, in un quadro in cui la responsabilità degli enti attuatori risulta ormai pienamente definita.

