Tratto da: Lavoripubblici
Chi ha partecipato a una gara per servizi tecnici, senza risultare aggiudicatario, può essere nominato collaudatore nella stessa opera? La mera partecipazione alla procedura, in assenza di contratto, è sufficiente a integrare la causa di incompatibilità prevista dall’art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023? E quando la norma fa riferimento alla “procedura di gara”, si tratta di qualsiasi affidamento collegato oppure solo della gara relativa ai lavori, servizi o forniture da collaudare?
A queste domande ha risposto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il parere n. 4160 del 21 aprile 2026, offrendo un chiarimento sul perimetro della norma che, tuttavia, lascia ancora aperti alcuni profili operativi.
Il quesito nasce dall’interpretazione dell’art. 116, comma 6, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023, che individua tra le cause di incompatibilità l’aver partecipato alla procedura di gara, riprendendo una previsione già presente nel D.Lgs. n. 50/2016.
Il punto, però, non è tanto la norma in sé, quanto come questa vada letta nei casi concreti. Ed è proprio qui che nasce il dubbio, che si muove su due piani distinti.
Il primo è quello più immediato. Ci si chiede se la mera partecipazione a una gara per servizi tecnici, come progettazione o direzione lavori, senza aggiudicazione e quindi senza alcun contratto, possa essere considerata una circostanza ostativa alla partecipazione alla successiva gara per il collaudo.
Il secondo riguarda invece il perimetro della norma. Quando il legislatore parla di “procedura di gara”, si riferisce a qualsiasi procedura collegata oppure solo a quella relativa al contratto da collaudare? E quindi, in sostanza, il divieto opera anche rispetto a procedure autonome, nelle quali l’operatore non ha avuto alcun ruolo nell’esecuzione?
Per comprendere la risposta del MIT è necessario partire dalla norma richiamata nel quesito, cioè l’art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023.
Si tratta della disposizione che disciplina il collaudo per i lavori e la verifica di conformità per servizi e forniture, qualificandoli come strumenti finalizzati ad accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche, qualitative ed economiche delle prestazioni, oltre che degli obiettivi e dei tempi contrattuali.
All’interno di questo sistema, il comma 6 individua una serie di ipotesi di incompatibilità che mirano a garantire l’indipendenza del soggetto chiamato a svolgere il controllo finale.
Tra queste, la lettera e) prevede il divieto di affidare incarichi di collaudo a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.
La disposizione, però, non va letta isolatamente. Si inserisce infatti in un quadro più ampio che comprende anche la disciplina del conflitto di interessi di cui all’art. 16 del Codice e che, nel suo complesso, è orientato a garantire che la fase di verifica finale sia svolta da un soggetto effettivamente terzo rispetto alle scelte e alle attività che hanno portato all’affidamento e all’esecuzione del contratto.
Il MIT affronta la questione partendo dalla finalità della norma.
Secondo il parere, l’art. 116, comma 6, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 è diretto a prevenire situazioni in cui possa venir meno la terzietà e l’imparzialità del collaudatore, che devono invece caratterizzare questa funzione, sia nei confronti della stazione appaltante sia nei confronti dell’esecutore.
In questa prospettiva, la “procedura di gara” cui fa riferimento la norma è quella relativa all’affidamento dei lavori, servizi o forniture da collaudare o da sottoporre a verifica di conformità.
Il passaggio più interessante del parere è proprio lo scarto tra il quesito posto e la risposta fornita.
Il MIT, infatti, non entra direttamente nella distinzione tra mera partecipazione e aggiudicazione, che rappresentava il vero nucleo della domanda. Non chiarisce quindi in modo esplicito se la partecipazione a una procedura, in assenza di aggiudicazione e senza la conseguente instaurazione di un rapporto contrattuale, sia o meno idonea a determinare l’incompatibilità.
La risposta si colloca su un piano diverso.
Richiamando la finalità della norma, il Ministero sposta l’attenzione sulla funzione del divieto, individuata nella necessità di garantire la piena indipendenza del collaudatore, e chiarisce che la procedura rilevante è quella relativa al contratto da collaudare.
In questo modo, il parere delimita il significato della disposizione, ma non chiude fino in fondo il caso concreto prospettato.
Ed è proprio qui che emerge il profilo più interessante sul piano operativo.
Se si guarda alla funzione del collaudo, il tema non è tanto la partecipazione formale a una procedura, quanto il grado di coinvolgimento dell’operatore rispetto all’affidamento e all’esecuzione del contratto da verificare. Tuttavia, il MIT non esplicita se una partecipazione priva di esito possa incidere su tale valutazione.
Ne deriva che il chiarimento fornito è certamente utile per evitare letture automaticamente estensive della disposizione, ma lascia aperto un margine interpretativo che le stazioni appaltanti dovranno gestire in concreto, sempre tenendo fermo l’obiettivo di garantire la terzietà del collaudatore.
Dal parere del MIT emergono indicazioni utili, soprattutto nella parte in cui viene chiarito che l’incompatibilità prevista dall’art. 116, comma 6, lett. e) riguarda la partecipazione alla procedura relativa al contratto da collaudare e che la finalità della norma è quella di garantire la piena indipendenza e imparzialità del collaudatore.
Allo stesso tempo, però, il chiarimento si ferma su questo piano e non entra nel dettaglio del caso concreto prospettato nel quesito. Resta quindi aperto il tema della mera partecipazione a procedure diverse, come quelle per servizi tecnici, quando non vi sia stata aggiudicazione e, di conseguenza, alcun coinvolgimento contrattuale.
In questo contesto, l’applicazione della norma non può essere ricondotta a una lettura meramente formale. Piuttosto, richiede una valutazione attenta del ruolo effettivamente svolto dall’operatore e del rischio concreto che possa risultare compromessa la terzietà del soggetto chiamato a svolgere il collaudo.
È proprio su questo equilibrio, tra dato normativo e verifica in concreto delle situazioni, che si gioca la corretta applicazione della disciplina nella fase esecutiva delineata dal D.Lgs. n. 36/2023.

