Tratto da: Sentenzeappalti
Consiglio di Stato, sez. III, 16.04.2026 n. 3008
Il termine ridotto di 10 giorni previsto dall’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36 del 2023, non è applicabile al caso di specie, poiché tale norma disciplina specificamente l’impugnazione delle decisioni della Stazione appaltante sulle richieste di oscuramento avanzate dai concorrenti e non la presentazione delle istanze di accesso o l’integrazione del ricorso principale.
Alla data del 14 febbraio 2025 (termine cui fa riferimento l’appellante) non vi erano i presupposti per l’operatività dell’onere di impugnazione di cui all’art. 36 cit., in quanto -OMISSIS- ha presentato opposizione all’ostensione solo il 7 marzo 2025 e l’Amministrazione ha assunto la propria determinazione il 20 marzo 2025. Come rilevato dalla -OMISSIS-, sarebbe stato dunque impossibile impugnare una decisione inesistente entro termini antecedenti alla sua adozione.
Deve infatti essere escluso che “il termine – di dieci giorni, ai sensi dell’art. 36, comma 4, del Codice dei contratti pubblici ovvero di trenta ai sensi dell’art. 116 c.p.a. – possa decorrere dalla comunicazione del solo provvedimento di aggiudicazione, quando questo non contenga alcuna determinazione in merito all’oscuramento della documentazione di gara da rendere pubblica a seguito appunto dell’aggiudicazione” (Cons. Stato, Sez. V, sent. 25/06/2025, n. 5547).

