Tratto da: Ministero Interno
Nell’arco di venti giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta di convocazione del consiglio ai sensi dell’art.39, comma 2, del d.lgs. n.267/2000, devono svolgersi tanto la convocazione che la materiale seduta consiliare.
(Parere n.39190 del 31.12.2025) Si fa riferimento alla nota con la quale il segretario generale del Comune di …, in merito ad una richiesta di parere del sindaco dell’ente, ha chiesto l’avviso di questo Ufficio in materia di convocazione del consiglio ai sensi dell’art.39, comma 2, del d.lgs. n.267/2000. La richiesta di parere riguarda l’obbligo per il presidente del consiglio di convocare il consiglio comunale in caso di specifica richiesta del sindaco, ai sensi dell’art.39, comma 2, del TUOEL, sia per la prima che per la seconda adunanza. In carenza di convocazione, secondo l’istante si rende applicabile il potere sostitutivo del prefetto, ai sensi dell’art.39, comma 5, del TUOEL. Al riguardo, occorre rilevare che il diritto ex art.39, comma 2, del d.lgs. n.267/2000, ai sensi del quale il presidente del consiglio è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore ai venti giorni quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco “… è tutelato in modo specifico dalla legge con la previsione severa ed eccezionale della modificazione dell’ordine delle competenze mediante intervento sostitutorio del Prefetto in caso di mancata convocazione del consiglio comunale in un termine emblematicamente breve di venti giorni” (T.A.R. Puglia-sez.I, 25 luglio 2001, n.4278). L’orientamento che vede riconosciuto e definito “… il potere dei consiglieri di chiedere la convocazione del Consiglio medesimo” come “diritto” dal legislatore è, quindi, ormai ampiamente consolidato (sentenza T.A.R Puglia, Lecce-sez.I del 4 febbraio 2004, n.124). In merito alla sindacabilità dei motivi che determinano i consiglieri a chiedere la convocazione straordinaria dell’assemblea, la giurisprudenza si è da tempo espressa affermando che, in caso di richiesta di convocazione del consiglio, “al presidente del consiglio comunale spetta soltanto la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne l’oggetto, poiché spetta allo stesso consiglio nella sua totalità la verifica circa la legalità della convocazione e l’ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell’assemblea in nessun caso potrebbe essere posto all’ordine del giorno” (T.A.R. Piemonte, n.268/1996; T.A.R. Sardegna, n.718/2003). In merito alle norme di cui l’ente si è dotato, si osserva che l’articolo 25, comma 2, del regolamento del consiglio dispone che “il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio nel termine di 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta sottoscritta da un quinto dei Consiglieri in carica o dal Sindaco, inserendo all’ordine del giorno le questioni indicate nella richiesta …”. In tema di sedute di seconda convocazione, il successivo articolo 26 precisa che la convocazione dei consiglieri deve essere fatta con avviso contenente, tra l’altro, la data e l’orario della prima “ed eventualmente della seconda convocazione”. L’avviso deve essere consegnato ai consiglieri almeno 24 ore prima per le sedute in seconda convocazione, qualora, per queste ultime, la data non sia già indicata nell’avviso di prima convocazione. Per quanto riguarda la disciplina del quorum strutturale, come si evince dall’art.36 del regolamento, è necessaria la presenza della metà dei consiglieri assegnati per le sedute di prima convocazione e la presenza di almeno un terzo dei consiglieri senza computare il sindaco per le sedute di seconda convocazione. L’art.37 della citata fonte regolamentare prevede che “la seduta di seconda convocazione è quella che fa seguito, in giorno diverso, ad altra seduta andata deserta per mancanza del numero legale e che viene tenuta, con lo stesso ordine del giorno nella data prefissata nell’avviso di convocazione. La comunicazione di svolgimento del consiglio in seconda convocazione deve essere inoltrata con avvisi scritti nei modi previsti dal precedente art.26 ai soli consiglieri assenti nella seduta andata deserta. Nel caso in cui la seconda convocazione non sia stata precedentemente fissata, il consiglio sarà convocato nei modi previsti dall’art.26 del presente Regolamento”. Dal quadro normativo descritto si evince che il presidente del consiglio, a seguito di richiesta del sindaco di convocazione del consiglio, ai sensi dell’art.39, comma 2, del TUOEL sia per la prima che per la seconda convocazione, procede a convocare l’assemblea consiliare, rimanendo in ogni caso in capo all’organo rappresentativo la possibilità di deliberare sulle questioni pregiudiziali e sospensive che dovessero essere proposte. Si fa presente, come già evidenziato in precedenti pareri resi da questo Ufficio che, attesa la formulazione letterale del citato art.39, comma 2, nell’arco temporale di venti giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta, debbano svolgersi tanto la convocazione che la materiale seduta consiliare finalizzata alla discussione degli argomenti proposti. Pertanto, anche in caso di seconda convocazione devono essere rispettate le norme di cui l’ente locale si è dotato, in particolare l’art.37 del regolamento.

