Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione – Revisione prezzi – Contratto – Decadenza – Irretroattività
La revisione dei prezzi nei contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa, ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, non esclude la possibilità per le parti di concordare contrattualmente termini di decadenza per l’esercizio del diritto alla revisione, purché tali termini non rendano eccessivamente difficile l’esercizio del diritto stesso, ex art. 2965 c.c. Parimenti, la previsione di irretroattività della revisione dei prezzi, se pattuita, è legittima e non contrasta con norma imperativa, purché rispetti il principio di buona fede contrattuale e non imponga oneri sproporzionati. (1).
(1) Conformi: T.a.r. per la Lombardia, sez. I, 8 aprile 2023, n. 825; T.a.r. per la Puglia, Lecce, sez. I, 22 luglio 2014, n. 1929; Cons. Stato, sez. V, 10 settembre 2012, n. 4783 secondo le quali la funzione integrativa del prezzo spiegata dal compenso revisionale non comporta, tuttavia, l’automatica applicazione del termine prescrizionale del diritto al compenso di cui all’art. 2948, n. 4, del codice civile, mentre l’art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006 fa salva l’autonomia contrattuale delle parti di sottoporre ad un termine decadenziale l’operatività della clausola revisionale e, in considerazione della procedimentalizzazione della sua applicazione, esclude ogni automatismo nell’adeguamento del prezzo.
Nella fattispecie de qua l’art. 6 del contratto di appalto conteneva la seguente clausola di revisione prezzi: “I prezzi offerti si intendono fissi e immutabili per i primi 12 mesi di durata contrattuale. Decorso tale periodo potrà essere concessa la revisione dei prezzi con le modalità di cui all’art. 36 del Capitolato speciale d’appalto”. Quest’ultimo, a sua volta, stabiliva che: “I prezzi offerti devono ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata dei primi 12 mesi del servizio. La revisione del prezzo è disposta su richiesta della D.A., dopo i primi 12 mesi di attività e, successivamente con scadenza annuale, in base all’aumento del costo della vita stabilito dall’ISTAT ed è concessa previa istruttoria del Responsabile del Procedimento. La revisione decorre, se accolta, dal mese successivo alla richiesta pervenuta da parte della D.A.”. In motivazione la sezione, nel ritenere legittime tali previsioni, ha precisato che: – sul piano strettamente letterale l’art. 115 d.lgs. 163 del 2006, riconosce il diritto alla previsione di un meccanismo revisionale senza tuttavia delinearne la disciplina di operatività, tant’è che le stazioni appaltanti restano libere di apprezzarne discrezionalmente le modalità di riconoscimento. In più, ferma restando l’intrinseca periodicità di tale meccanismo con esclusione del primo anno di esercizio contrattuale, la disciplina primaria non porrebbe alcuna preclusione alla regolamentazione in sede pattizia delle modalità di esercizio, anche con riguardo alla scansione diacronica di tale meccanismo di riequilibrio contrattuale; – a livello sistematico la disciplina legale della prescrizione non preclude che le parti convengano contrattualmente, come chiaramente regolato dall’art. 2965 c.c., specifici termini di decadenza per l’esercizio delle prerogative contrattuali, fatta salva la nullità delle pattuizioni “con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l’esercizio del diritto”.
Difformi: T.r.g.a. Trento, 19 luglio 2022, n. 140; Cons. Stato, sez. III, 22 ottobre 2013, n. 5128; 10 giugno 2011, n. 4362 secondo le quali stante l’imperatività della norma di cui all’art. 115 d.lgs. 163 del 2006 con operatività del congegno civilistico di cui agli artt. 1418 e 1339 c.c., il meccanismo della revisione prezzi, determinabile attraverso precisi parametri, non potrebbe essere “sostituito” con un sistema differente, di fonte pattizia, che stabilisca l’irretroattività della revisione stessa, in violazione della specifica norma del codice dei contratti che non impone un tale vincolo. Inoltre, considerata la natura indisponibile del diritto in parola, nonché la mancanza di un espresso termine normativo, entro il quale il diritto possa essere fatto valere, la richiesta potrebbe essere effettuata entro il termine di prescrizione quinquennale dettato dall’art. 2948, n. 4 c.c. per le prestazioni periodiche: tale assunto discenderebbe dalla considerazione della revisione dei prezzi come una mera integrazione quantitativa del compenso spettante al prestatore del servizio, per cui il suo esercizio si prescrive con il decorso del termine quinquennale previsto per il pagamento periodico dei singoli ratei. Da ciò l’applicabilità l’applicabilità dell’art. 2936 c.c., secondo il quale “È nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione”, in guisa da vietare all’autonomia delle parti di interferire in via preventiva sulla disciplina legale della prescrizione.
Consiglio di Stato, sezione III, 23 marzo 2026, n. 2407 – Pres. Pescatore, Est. Cerroni

