Tratto da: Ildirittoamministrativo.it
Autrice: Laura Pergolizzi
Abstract
Il Legislatore introduce un procedimento autorizzativo unico per la realizzazione dei Data center a livello nazionale in assenza in assenza di un quadro normativo unitario che stabilisca principi e regole per la loro progettazione, realizzazione, sviluppo, e l’approvvigionamento energetico.
Sommario: 1. Lo scenario normativo europeo e nazionale – 2. L’evoluzione dei Data center in ambito nazionale – 3. Il procedimento unico per la realizzazione dei Data center – 4. Prime riflessioni: 4.1 Procedimento unico e Pianificazione urbanistica – 4.2 Ambito di applicazione e coordinamento con le Linee Guida MASE – 4.3 Competenza esclusiva
- Lo scenario normativo europeo e nazionale
La strategia digitale dell’Unione europea[1] intende contribuire a modernizzare l’economia dell’Unione e a renderla efficiente sotto il profilo delle risorse e della competitività e fissa obiettivi di efficienza energetica a livello dell’Unione, stabilendo un quadro comune di misure per promuoverne il raggiungimento.
L’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) 2018/1999[2] stabilisce il principio «l’efficienza energetica al primo posto» (Energy Efficiency First) quale principio trasversale nella governance dell’Unione europea dell’energia e dell’azione per il clima ed impone di considerare il risparmio energetico come priorità assoluta nelle pianificazioni e investimenti che incidono sul consumo di energia.
Il crescente sviluppo dell’ecosistema digitale comporta un sensibile incremento della domanda energetica e delle risorse idriche, necessarie per il funzionamento e il raffreddamento di infrastrutture come i data center, essenziali per l’erogazione di risorse e servizi digitali[3].
La dalla Direttiva (UE) 2023/1791[4] ha evidenziato la necessità di centri dati ad elevata efficienza energetica e sostenibili, inserendo il settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) tra i settori che consumano più energia, e a tal fine ha istituito un sistema comune dell’Unione per classificare la sostenibilità dei centri dati. Il Regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione europea, del 14 marzo 2024, integra la direttiva (UE) 2023/1791, e dopo aver individuato tre categorie di Data center e fornito la definizione, indica le informazioni e gli indicatori chiave (KPI) per la sostenibilità dei centri dati.[5]
L’ordinamento nazionale non ha definito ancora una cornice normativa unitaria, recependo parzialmente i principi eurounitari, lasciando alle Regioni la facoltà di legiferare per orientare gli Enti locali nella gestione delle procedure complesse necessarie per dare riscontro alle richieste di realizzazione di autorizzazione dei Data center, presentate dagli operatori economici.
Regione Lombardia, che rappresenta la regione in cui sono in atto importanti investimenti nel settore[6], nelle more di un intervento normativo, con deliberazione della Giunta regionale n. XII/2629 del 24/06/2024, ha emanato le “Linee guida per la realizzazione in Lombardia delle infrastrutture fisiche in cui vengono localizzate apparecchiature e servizi di gestione delle risorse informatiche – Data Center”.
Le Linee guida aI punto 1 (Finalità) danno atto che i Data Center svolgono un ruolo centrale sia nell’archiviazione rapida e sicura dei dati, sia nei servizi digitali, in particolare nell’implementazione e nello sviluppo delle applicazioni di intelligenza artificiale e pertanto possono contribuire allo sviluppo industriale e all’innovazione.
Contemporaneamente, evidenziano che queste infrastrutture necessitano di una connessione alla rete elettrica per l’alimentazione dei relativi consumi e dell’installazione di gruppi elettrogeni di emergenza atti a sopperire all’eventuale interruzione di energia elettrica, che sono tra gli aspetti di impatto ambientale di maggior rilevanza e che si assommano a quelli relativi al consumo di suolo e alla perdita dei relativi servizi ecosistemici e di habitat, ai prelievi idrici, al rumore e ai rischi di incidente.
A tal fine con le Linee guida Regione Lombardia ha fornito indicazioni, in merito a:
- definizione di data center e relativa classificazione in relazione a dimensioni fisiche dell’impianto, fabbisogno energetico e potenza di calcolo: “Hyperscale”, “Colocation” (descrivono due tipologie di data center comunemente utilizzati dalle organizzazioni per l’AI; Edge, HPC (High Performance Computing ) e Cripto-mining [7];
- compatibilità, dal punto di vista urbanistico, con le destinazioni d’uso produttiva e direzionale per la localizzazione per gli impianti di medie e grandi dimensioni;
- determinazione delle autorizzazioni ambientali necessarie in base alla potenza termica.
Sotto il profilo dei potenziali impatti ambientali, le Linee guida stabiliscono che tali infrastrutture, in funzione della potenza termica nominale dei gruppi elettronici di emergenza, devono essere sottoposti a procedimenti valutativi specifici, aspetto approfondito puntualmente dalle “Linee guida per le procedure di valutazione ambientale dei data center” adottate dal MASE con Decreto n. 257 del 02/08/2024 che propongono, come verrà meglio evidenziato, una distinzione delle procedure ambientali a seconda che se la potenza installata dei gruppi elettrogeni di emergenza, considerata in forma aggregata, sia compresa tra i 50 e i 150 MW termici o sia superiore ai 150 MW termici.
In questo scenario carente di coordinamento e caratterizzato dalla necessità di contemperare il principio Energy Efficiency First con la realizzazione di infrastrutture che rappresentano il fondamento dell’economia digitale con forti impatti sui territori, si inserisce l’articolo 8 del Decreto Legge del 20 febbraio 2026, che suscita alcune perplessità rispetto ad un’ applicazione in concreto.
- L’evoluzione dei Data Center in ambito nazionale
I Data Center o centri di elaborazione dati (CED) sono infrastrutture fisiche che ospitano le apparecchiature (server, sistemi di storage, etc) ed i servizi di gestione delle risorse informatiche, ovvero l’infrastruttura IT, funzionali a uno o più fruitori; necessitano di una connessione alla rete elettrica per i relativi consumi e di gruppi elettrogeni di emergenza atti a sopperire interruzione di energia elettrica.
Nel corso degli anni, i data center si sono evoluti da strutture private, strettamente controllate, che ospitano infrastrutture IT tradizionali ad uso esclusivo di un’azienda, a strutture remote o reti di strutture di proprietà di provider di servizi cloud che ospitano infrastrutture IT virtualizzate ad uso condiviso di più aziende e clienti[8].
Attualmente tali strutture sono divenute essenziali per l’erogazione di risorse e servizi digitali in quanto abilitano un ampio spettro di funzioni di interesse generale e quotidiano [9]: ogni servizio digitale, dal più semplice (piattaforme di commercio elettronico) al più complesso (sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale), è erogato da un data center che ne abilita il funzionamento e la fruizione da parte dell’utente.
In Europa l’area Flapd (Francoforte, Londra, Amsterdam, Parigi, Dublino) tra 2023 e 2025 ha visto la nascita di 13 principali poli data center, in Italia la Regione Lombardia costituisce il polo principale di attrazione delle richieste di connessione alla rete per la realizzazione di Data center.
Il crescente interesse strategico di dette infrastrutture ha fatto emergere la necessità di un coerente governo dei diversi profili che vengono in considerazione, quali:
- la localizzazione di un Progetto per la realizzazione di un Data center ovvero di un edificio/struttura che ospita la infrastruttura IT e la realizzazione degli impianti di connessione alla rete elettrica;
- la valutazione della compatibilità urbanistica del progetto con il Piano di Governo del territorio (PGT) Piani attuativi (Piani Particolareggiati, Piani Integrati d’Intervento);
- la presenza di vincoli urbanistici (es. fascia di rispetto stradale, vincoli paesaggistici, idrogeologici, ecc.);
- l’assenza di compatibilità urbanistica e la necessità di avviare una procedura di variante urbanistica;
- la verifica di assoggettabilità a VIA, la VIA e l’Autorizzazione integrata ambientale (AIA) per le infrastrutture con una potenza termica,
- il rilascio permesso di costruire;
- la connessione alla rete elettrica al Gestore della Rete
In assenza di una normativa unitaria di riferimento i Data Center sono stati trattati come impianti industriali generici e disciplinati, in relazione ai diversi profili normativi e regolamentari, territoriali, ambientali, sociali, da un quadro normativo multilivello, costituito da plurime fonti statali[10], da leggi regionali e a livello locale dagli strumenti urbanistici [11] con il risultato di dar vita ad un panorama normativo frammentato in cui ogni Stato, Regioni e Enti locali applicano proprie regole e procedure.
Nel tentativo di dare soluzione sono state formulate diverse proposte di legge[12] che hanno sottolineato l’esigenza di riconoscere la centralità strategica dei data center per sovranità, sicurezza e competitività digitale, di semplificare il farraginoso iter autorizzativo con l’introduzione di un procedimento autorizzativo unico, di valorizzare il recupero di aree dismesse, per contenere il consumo di suolo, di aumentare la sostenibilità attraverso una gestione intelligente dell’energia incentivando il riutilizzo del calore.
La complessità delle questioni ingenerate dalla presenza del digitale, altamente pervasiva nei modelli di business dell’impresa, nelle attività delle pubbliche amministrazioni e nella società e la necessità di dare soluzione in modo sistematico ha condotto in data 24 febbraio 2026 all’approvazione di testo unificato per disciplinare i Data center sul territorio nazionale attraverso la “Delega al Governo per la disciplina, la realizzazione e lo sviluppo dei centri di elaborazione dati”; in questo modo delegando il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i decreti legislativi per la disciplina dei centri di elaborazione dati, per il coordinamento delle procedure per la loro realizzazione e organizzazione[13].
- L’articolo 8 del Decreto Legge del 20 febbraio 2026 n. 21
Il Legislatore, nelle more dell’approvazione di una legge deputata alla regolazione unitaria dei centri di elaborazione dati, forse in ragione una ravvisata “urgenza” di semplificazione è intervenuto con l’articolo 8 del DL del 20 febbraio 2026 n. 21, introducendo un procedimento autorizzativo unico.
L’ambito di applicazione della norma fa riferimento alle tre categorie di Data Center, nonché delle relative reti di connessione di utenza di qualunque tensione, delineate dal Regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione europea, del 14 marzo 2024:
1) «enterprise data centre» o «centro dati aziendale»: centro dati gestito da un’azienda, il cui unico scopo è soddisfare e gestire le esigenze dell’azienda stessa in termini di tecnologie dell’informazione;
2) «colocation data centre» o «centro dati in coubicazione»: centro dati in cui uno o più clienti installano e gestiscono la propria o le proprie reti, i propri server e i propri servizi e apparecchiature di archiviazione;
3) «co-hosting data centre» o «centro dati in co -hosting»: centro dati in cui uno o più clienti hanno accesso alla rete o alle reti, ai server e alle apparecchiature di archiviazione di cui si avvalgono per i propri servizi e applicazioni, e in cui il gestore del centro dati fornisce come servizio sia le apparecchiature informatiche che l’infrastruttura di sostegno nell’edificio.
L’Autorità, cui è demandato il coordinamento della procedura, è quella competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (statale o regionale), con l’espressa esclusione che tale funzione possa essere delegata a enti sub provinciali.
L’autorizzazione per la realizzazione e ampliamento dei Data center è rilasciata in esito alla conclusione della Conferenza di servizi indetta ai sensi dell’articolo 14 L. 241/90, alla quale partecipa ogni autorità competente ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, e include l’autorizzazione integrata ambientale, la valutazione di impatto ambientale, l’autorizzazione paesaggistica o culturale, per l’utilizzo delle acque ovvero per le emissioni atmosferiche.
Nel caso in cui il progetto sia soggetto a verifica di assoggettabilità a VIA, l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica dovrà essere depositata nel termine perentorio di novanta giorni dall’emissione del provvedimento di assoggettabilità a VIA decorsi i quali, in mancanza, l’istanza si intenderà rinunciata. I termini della procedura di VIA sono dimezzati.
Il nuovo procedimento ha durata di dieci mesi con esclusione dei progetti dei centri dati per i quali sia stato dichiarato l’interesse strategico nazionale, ai sensi dell’art 13 DL 104/2023[14].
L’intervento del Legislatore sulla complessità della procedura o forse più esaustivamente delle procedure di autorizzazione necessarie per la realizzazione dei data center, in assenza di un coordinamento con il quadro eurounitario e di un inquadramento generale sui principi posti a fondamento della materia, degli obiettivi di organizzazione, potenziamento e sviluppo tecnologico, nonché degli impatti ambientali dagli stessi derivanti, impone alcune considerazioni in relazione all’effettivo ambito di applicazione.
- Prime riflessioni
La semplificazione auspicata dal Legislatore, ad avviso di chi scrive, si rivela apparente, dovendosi piuttosto ravvisare nell’attuale formulazione della norma elementi che possono incidere negativamente sull’efficienza complessiva del sistema autorizzatorio, almeno sotto un triplice ordine di considerazioni.
4.1. Procedimento unico e Pianificazione urbanistica
In primo luogo va considerato il rapporto tra procedimento autorizzativo unico e pianificazione urbanistica che rappresenta un nodo centrale nell’equilibrio tra esigenze di semplificazione amministrativa e rispetto dell’assetto pianificatorio del territorio.
La norma in esame, pur istituendo in via generale l’unicità del procedimento, volto a concentrare in un unico iter amministrativo il rilascio di tutti gli atti autorizzativi necessari alla realizzazione dell’intervento, non fornisce indicazioni esplicite in ordine all’eventuale capacità sostitutiva dell’autorizzazione unica rispetto agli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.
In particolare, il Legislatore non chiarisce se tale autorizzazione possa sostituire o modificare gli atti di pianificazione urbanistica, producendo automaticamente effetti di variante agli strumenti urbanistici locali, quali il piano regolatore generale o altri strumenti urbanistici comunali.
In base ai principi generali dell’ordinamento amministrativo e urbanistico, le deroghe o le modifiche agli strumenti di pianificazione territoriale non possono essere presunte o ricavate in via interpretativa, ma devono essere espressamente previste dalla legge, trattandosi di interventi che incidono su competenze fondamentali degli enti locali e sull’assetto programmatorio del territorio.
La pianificazione urbanistica infatti costituisce il livello fondamentale di governo del territorio, attraverso il quale le amministrazioni locali definiscono le destinazioni d’uso, i parametri edificatori e l’organizzazione complessiva degli spazi urbani e territoriali[15]. Di conseguenza, l’eventuale possibilità che un singolo procedimento autorizzativo possa incidere su tale assetto, modificandolo o derogandovi, deve essere prevista in modo espresso e inequivoco.
In altri contesti normativi[16], infatti, quando il legislatore ha inteso attribuire a procedure autorizzative semplificate un’efficacia tale da incidere direttamente sulla pianificazione urbanistica, lo ha fatto attraverso previsioni espresse, stabilendo chiaramente che l’approvazione del progetto o il rilascio dell’autorizzazione comportano automaticamente effetti di variante agli strumenti urbanistici vigenti. In tali ipotesi, la norma prevede esplicitamente che il provvedimento finale del procedimento unico sostituisca non soltanto le singole autorizzazioni settoriali, ma produca anche effetti conformativi sul piano urbanistico, superando eventuali incompatibilità con la pianificazione locale[17].
Per quanto d’interesse l’assenza nell’articolo 8 del DL 21/2026 di un chiaro riferimento legislativo che attribuisca all’autorizzazione unica efficacia di variante urbanistica consente di escludere che tale effetto possa essere desunto implicitamente. Deve dunque ritenersi che il procedimento autorizzativo unico possa trovare applicazione solo successivamente alla verifica della compatibilità urbanistica dell’intervento, “a valle” della pianificazione urbanistica vigente e non può sostituirsi ad essa né modificarla.
Alla luce di quanto osservato, prima dell’avvio del procedimento unico, l’intervento progettato deve risultare già conforme agli strumenti urbanistici applicabili, oppure deve essere previamente adeguato attraverso gli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento urbanistico, assicurando la corretta integrazione dell’intervento nel contesto territoriale e urbanistico[18].
Solo una volta completata tale fase pianificatoria, e dunque una volta che l’intervento risulti pienamente conforme alla disciplina urbanistica applicabile, potrà essere avviato il procedimento autorizzativo unico finalizzato al rilascio di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dell’opera.
In questa prospettiva, il procedimento unico non incide sull’assetto pianificatorio del territorio, che rimane regolato dagli strumenti urbanistici e dalle relative procedure di approvazione, dovendosi pertanto concludere a parere di chi scrive che la semplificazione attiene al solo coordinamento di tutte le procedure attinenti agli aspetti ambientali.
4.2 Ambito di applicazione e coordinamento con le Linee Guida MASE
L’ambito di applicazione della nuova procedura risulta generalizzato in quanto è esteso a tutte le categorie di Data Center indicate nel Regolamento delegato UE, senza prevedere alcuna distinzione o differenziazione in relazione alle loro dimensioni o alla potenza termica installata.
Ciò pone un ulteriore ordine di considerazioni e riflessioni in merito alla previsione di una procedura da avviare indistintamente sia con riguardo alle grandi infrastrutture digitali, caratterizzate da elevati livelli di potenza, complessità tecnologica e rilevanti impatti energetici[19], sia ai Data Center di dimensioni molto più contenute, che svolgono funzioni limitate o di supporto e che, proprio per la loro natura e scala ridotta, potrebbero non presentare le stesse esigenze in termini di controlli e autorizzazioni ambientali.
La norma sembra porsi in evidente disallineamento con le Linee Guida adottate dal MASE con Decreto n. 257 del 02/08/2024 nel dettare i criteri per le procedure di valutazione ambientale dei data center distinguono chiaramente le infrastrutture sulla base della loro potenza termica.
Le Linee Guida del MASE prevedono che Qualora la potenza termica nominale dei gruppi di emergenza sia superiore a 50 MW si ricade in attività Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) ovvero “Controllo e Prevenzione Integrata dell’Inquinamento” soggetta ad autorizzazione integrata ambientale (AIA).
Il soggetto interessato alla realizzazione di Data Center dovrà:
– se la potenza installata dei gruppi elettrogeni di emergenza, considerata in forma aggregata, è compresa tra i 50 e i 150 MW termici[20], sottoporre il progetto a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art 19 del D.Lgs. 152/2006, volta a verificare se il progetto non determina potenziali impatti ambientali significativi e quindi può essere escluso dal procedimento di VIA,
– se la potenza installata dei gruppi elettrogeni di emergenza, considerata in forma aggregata, è superiore a 150 MW termici[21], sottoporre il progetto a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art 23 ss. del D. Lgs. 152/2006 volta ad individuare, descrivere e valutare, in modo appropriato, gli impatti ambientali del progetto.
Le Linee guida inoltre prevedono che eventuali autorizzazioni o titoli edilizi rilasciati prima dell’espletamento delle prescritte valutazioni ambientali o al di fuori dell’AIA potrebbero comportare per il proponente, oltre a problematiche legate all’annullabilità dei titoli, maggiori costi derivanti dalla necessità di rispettare le eventuali prescrizioni o condizioni imposte in sede di valutazione ambientale o di Autorizzazione Integrata che potrebbero essere in contrasto con le indicazioni rese dalle amministrazioni locali, oltre a eludere il principio di integrazione di cui 26 comma 1 del D.lgs. 152/06[22].
L’applicazione di un regime autorizzatorio così complesso e articolato risulta giustificata proporzionata e imprescindibile rispetto alle caratteristiche effettive dell’impianto di grandi dimensioni, potenza elevata e forte impatto ambientale; appare inadeguata e dispendiosa per infrastrutture di piccole dimensioni, installate per esigenze locali o aziendali specifiche, che presentano una potenza limitata e un impatto ambientale relativamente ridotto.
In altri termini, l’estensione della procedura rischia di porre sullo stesso piano progetti di entità modesta che, proprio per la loro limitata dimensione hanno contenuto impatto sul territorio e sull’ambiente, e progetti di forte impatto che potrebbero richiedere procedimenti amministrativi particolarmente onerosi e che necessitano di particolare attenzione.
4.3 Competenza esclusiva
Sembra strettamente correlata all’ estensione del procedimento unico sia con riguardo alle grandi infrastrutture digitali sia a quelle di piccole dimensioni, l’individuazione dell’autorità competente per tutti i progetti relativi ai Data Center, in quella deputata al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Quest’ultima, infatti, è generalmente prevista per impianti caratterizzati da specifiche soglie dimensionali, tipologie di attività o livelli di impatto ambientale che rientrano necessariamente nell’ambito di applicazione della normativa sull’AIA[23] e non si applica a infrastrutture tecnologiche di dimensioni ridotte o con caratteristiche operative limitate.
Di conseguenza, la scelta di attribuire la competenza all’autorità responsabile del rilascio dell’AIA potrebbe incidere negativamente sull’efficienza complessiva del sistema autorizzatorio per le amministrazioni competenti che si troverebbero a gestire un numero considerevole di istanze relative a progetti di dimensioni contenute, in molti casi non riconducibili tra le attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, rallentando i tempi di valutazione e aumentando il carico di lavoro delle amministrazioni preposte ad espletare complesse valutazioni sui progetti a forte impatto ambientale.
In definitiva la semplificazione, che come rilevato al punto 4.1 sembra attenere ad un coordinamento tra le diverse procedure attinenti agli aspetti ambientali, nel trattare indistintamente con il medesimo criterio fattispecie distinte rischia di produrre effetti distorsivi dei meccanismi di tutela.
Alla luce di tali considerazioni, appare pertanto opportuno riflettere sull’eventualità di introdurre criteri di distinzione più chiari e proporzionati, afferenti alla potenza installata, alla dimensione dell’infrastruttura o all’effettivo impatto ambientale del Data Center.
Un simile approccio consentirebbe di differenziare il regime procedurale applicabile, garantendo un equilibrio più adeguato tra esigenze di tutela ambientale e semplificazione amministrativa.
[1] Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022), per dotare i cittadini e le imprese di una nuova generazione di tecnologie e contribuire nel contempo al conseguimento dell’obiettivo di un’Europa climaticamente neutra entro il 2050.
[2] Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima, modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (PE/55/2018/REV/1) (GU L 328 del 21.12.2018)
[3] Il settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) consuma sempre più energia e si prevede che nel 2030 la domanda di energia elettrica dei centri dati rappresenterà il 3,2 % della domanda totale dell’UE, un aumento del 28 % rispetto al 2018.
[4] La Direttiva ha specificato “perché abbia una reale incidenza, il principio «l’efficienza energetica al primo posto» deve essere applicato in modo coerente dai decisori nazionali, regionali, locali e settoriali in tutti gli scenari rilevanti e in tutte le pertinenti decisioni strategiche e di pianificazione e in quelle relative ai grandi investimenti – vale a dire investimenti su vasta scala di valore unitario superiore a 100 000 000 EUR o a 175 000 000 EUR – che incidono sul consumo o sull’approvvigionamento di energia”.
[5] Si applica a gestori con potenza IT installata ≥ 500 kW, obbligandoli a comunicare dati alla banca dati europea per misurare efficienza energetica, utilizzo dell’acqua e consumo di energia rinnovabile
[6] L’Associazione Italiana Data Center (IDA) rileva che alla fine del 2024 in Lombardia erano attivi 67 centri dati
[7] Gli impianti vengono classificati nelle categorie seguenti:
Hyperscale: strutture di grandi dimensioni, con fabbisogno energetico di oltre 100 MW, che hanno, di regola, uno sviluppo per fasi con tempi di realizzazione successivi dettati dalla graduale crescita dei fabbisogni di servizi destinati ai clienti finali. Sono generalmente gestiti dai grandi operatori del settore;
Colocation: strutture di medie dimensioni, con fabbisogno energetico di oltre 5 MW. Il Data center è di proprietà del cliente, ossia l’azienda stessa che usufruisce dei servizi, ma viene, solitamente, gestito da un operatore di servizi esterno; si tende a parlare, infatti, di colocation housing di un Data center;
Edge: strutture solitamente piccole (a volte anche solo un container), con fabbisogno energetico inferiore a 1 MW. Sono, di solito, situati nelle vicinanze dei soggetti che elaborano i dati o nelle vicinanze del luogo in cui i dati vengono generati. Sono, prevalentemente, di proprietà da società di telecomunicazioni, operatori di servizi informatici e in alcuni casi del cliente stesso;
HPC (High Performance Computing): possono essere di varie dimensioni e con differente fabbisogno energetico. Sono utilizzati a supporto dell’intelligenza artificiale, dell’apprendimento automatico e di altre operazioni di calcolo complesse. Sono di proprietà delle singole imprese e gestiti dalle stesse o da un operatore di servizi;
Cripto-mining puro (“mining”): sono spesso container o edifici di piccole dimensioni con un fabbisogno energetico elevato, ma vengono gestiti con risorse limitate. I soggetti interessati sono attratti principalmente dal basso costo e dal facile accesso all’energia elettrica.
[8] Prima del cloud i servizi digitali erano secondari, a supporto di processi produttivi e gestionali sostanzialmente analogici. Le grandi organizzazioni avevano un Centro Elaborazione Dati (CED) relativamente piccolo e artigianale: macchine una diversa dall’altra acquistate via via che servivano, locali o edifici generici, impianti di raffreddamento e alimentazione elettrica altrettanto generici, procedure di gestione manuali, errori. Incendi, a volte capitava. Molto meglio si organizzavano gli operatori specialistici (“hoster”) che collocavano le macchine in ambienti specializzati, con tutti i servizi essenziali ridondati e protezioni fisiche di prim’ordine, e soprattutto con procedure di gestione degli incidenti rigorose e collaudate. I servizi di connettività internet e poi di commercio elettronico furono l’occasione per data centre molto più grandi. Amazon è stata la prima a creare le infrastrutture cloud ingegnerizzati e virtualizzati
[9] L’Osservatorio Data Center del Politecnico di Milano rileva che l’Europa corre. I 13 principali poli data center hanno raccolto 29,5 miliardi tra 2023 e 2025 e puntano a oltre 110 miliardi entro il 2028. In Italia nel triennio 2023-2025 sono stati investiti in Italia 7,1 miliardi di euro nel settore dei data center, tra nuove infrastrutture e tecnologie IT. Per il periodo 2026-2028 si stimano 25,4 miliardi di euro di nuovi investimenti, legati a 83 progetti annunciati da 30 aziende. In base alla ricerca, Milano guida il mercato nazionale con 414 MW IT di potenza installata e punta a superare il 1 GW entro il 2028.
[10] Testo Unico dell’Edilizia – DPR 380/2001; Codice dell’Ambiente – D.Lgs. 152/2006: Disciplina generale della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e della Valutazione Ambientale Strategica (VAS); Codice dei contratti pubblici – D.Lgs. 36/2023; Linee Guida del Ministero dell’Ambiente (MASE): contenenti criteri metodologici per la VIA/VAS dei Data Center; Linee guida AGID – Agenzia per l’Italia Digitale (che si applicano ai Data Center della Pubblica Amministrazione, definendone requisiti di sicurezza, continuità, efficienza energetica, classificazione TIER); DM Ambiente 30 marzo 2015 n 52 Linee guida per la verifica di assoggettabilita’ a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
[11] Legge Regionale Lombardia 12/2005 Legge fondamentale sulla pianificazione urbanistica; DGR Lombardia n. XII/2629/2024 – Approvazione delle Linee Guida per la localizzazione e la realizzazione dei Data Center; PTM – Piano Territoriale Metropolitano (es. Città Metropolitana di Milano); Piano di Governo del Territorio (PGT) –Regolamenti edilizi e criteri ambientali locali
[12] La proposta iniziale è stata formulata dall’On. Giulia Pastorella; ne sono seguite altre quattro, da parte dell’ On. Giulio Centemero, dell’On. Vincenzo Amich, dell’On. Anna Ascani e infine dall’On. Antonino Iaria.
[13] L’Aula della Camera ha approvato in data 24 febbraio 2026, con 243 voti a favore e 6 astenuti, il testo “Delega al Governo per la disciplina, la realizzazione e lo sviluppo dei centri di elaborazione dati”. Il testo passa ora all’esame del Senato.
[14] Decreto-Legge 104/2023 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici) all’art 13 stabilisce che Il Consiglio dei ministri può con propria deliberazione, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d’investimento sul territorio italiano, che richiedono, per la loro realizzazione, procedimenti amministrativi integrati e coordinati di enti locali, regioni, province autonome, amministrazioni statali e altri enti o soggetti pubblici di qualsiasi natura. Nomina d’intesa con il Presidente della regione territorialmente interessata, un commissario straordinario di Governo per assicurare il coordinamento e l’azione amministrativa necessari per la tempestiva ed efficace realizzazione del programma d’investimento individuato e dichiarato di preminente interesse strategico.
[15] Consiglio di Stato sez. IV, 26/11/2025, n. 9333; Cons. Stato, Sez. IV, 17 luglio 2024, n. 6427.
[16] Il nostro ordinamento, in effetti, conosce molteplici istituti procedimentali in cui – a fini evidentemente semplificatori – l’autorizzazione di un’opera ha per legge effetti di variante urbanistica. Solo per citarne alcuni, il caso della apposizione di un vincolo preordinato all’esproprio per opere non già individuate negli strumenti urbanistici generali, ai sensi dell’art. 10, comma 1 del D.P.R. 327/2001: “Se la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all’esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell’interessato ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa dell’amministrazione competente all’approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico”.
Parimenti, si può richiamare il caso dell’approvazione del progetto operativo di bonifica da parte della Regione ai sensi dell’art. 242, comma 7 del D. Lgs 152/2006, la quale autorizzazione costituisce effetto di variante urbanistica.
[17] Ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, per le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, considerate dalla legge quali opere di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti, è prevista una procedura di autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione, che – ove occorra – ha anche effetti di variante allo strumento urbanistico. L’autorizzazione regionale è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
La procedura, dunque, avocando a livello legislativo la valutazione di prevalenza tra l’interesse alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e il rispetto dell’assetto del territorio previsto dagli strumenti urbanistici comunali, finisce per spostare sull’autorità procedente la competenza – altrimenti squisitamente comunale – rispetto alla compatibilità urbanistica dell’intervento.
[18] In particolare, potrà rendersi necessario ottenere l’approvazione di uno specifico piano urbanistico attuativo, ove la disciplina urbanistica locale lo richieda o laddove l’intervento presenti caratteristiche tali da richiedere una pianificazione di dettaglio. I piani attuativi – quali, ad esempio, piani particolareggiati, piani di lottizzazione o altri strumenti equivalenti previsti dalla normativa regionale – hanno infatti la funzione di definire in maniera puntuale le modalità di attuazione della pianificazione generale
[19] Gli Hyperscale sono data center iperscalabili, includono almeno 5.000 server e occupano almeno 900 metri quadri di spazio fisico con un consumo energetico superiore a 100 MW. Offrono capacità di scalabilità estreme e sono progettati per workload su larga scala (come l’AI generativa). Sono ampiamente utilizzati a livello globale da provider di cloud come Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud Platform (GCP) per vari scopi che includono intelligenza artificiale, automazione, analytics, data storage.
[20] In tale caso, l’impianto rientra nella tipologia elencata nell’Allegato II-bis (Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale) alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, al punto 1 (industria energetica ed estrattiva) lett. a) Impianti termici per la produzione di energia e elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW)
[21] In tale caso, l’impianto rientra nella tipologia elencata nell’Allegato II (Progetti di competenza statale) alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 2 Installazioni relative a Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW
[22] Il proponente infatti deve acquisire preventivamente il provvedimento di esclusione da VIA o il provvedimento di compatibilità ambientale prioritariamente rispetto al rilascio dell’AIA e di ogni altra autorizzazione
[23] Le tipologie di impianti soggetti a tale disciplina sono indicate all’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

