tratto da le autonomie.it

di Matteo Barbero

La Deliberazione n. 44/2026/PRSE della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto tocca un tema di grande interesse ed attualità, ossia quello degli strumenti attraverso i quali le amministrazioni beneficiarie di contributi a rendicontazione possono cautelarsi a fronte di ritardi nel versamento delle risorse da parte degli enti finanziatori.

Nella fattispecie, un comune beneficiario di fondi PNRR aveva accantonato all’interno del fondo crediti di dubbia esigibilità uno specifico accantonamento “generato prudenzialmente per far fronte ai pagamenti anticipati in attesa di successivo rimborso in seguito a puntuale rendicontazione salvaguardando l’Ente da carenze di liquidità”. Tale accantonamento è stato quindi applicato, attirando l’attenzione dei magistrati contabili.

Questi ultimi hanno giustamente stigmatizzato “detta modalità, sia in quanto i principi contabili non prevedono l’accantonamento a FCDE per le risorse provenienti dalle amministrazioni pubbliche (cfr. punto 3.3 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011), sia in quanto le risorse di parte capitale, accertate in conto competenza ed eccedenti gli impegni di parte capitale, devono rispettare la loro destinazione e confluire necessariamente nella parte vincolata o destinata ad investimenti. In tal modo, è assicurata la corretta destinazione delle risorse accertate in conto capitale e, non potendo l’ente impegnare le relative spese fino al sorgere dell’obbligazione giuridica, dopo la necessaria e motivata variazione di bilancio che applica la relativa quota del risultato di amministrazione (vincolata/destinata ad investimenti), potrà procedere alla liquidazione e pagamento solo alla conclusione del ciclo di spesa. Si richiama, a tal fine, il principio contabile di cui all’allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 – punto 9.2.8“.

Tali argomentazioni sono in gran parte condividibili, anche se ci permettiamo alcune considerazioni. L’errore a nostro avviso non è tanto quello di aver creato FCDE a fronte di un credito verso un’altra PA. Del resto, tale possibilità è stata espressamente riconosciuta da altre Sezioni, come quella piemontese (cfr deliberazione n. 67/2025). 

Ciò che non si comprende è il senso di creare un fondo a fronte di spese che hanno già una propria copertura, rappresentata dai fondi PNRR. Il problema, in definitiva, era ed è solo di cassa e poteva essere fronteggiato attraverso la corretta gestione dei sottoconti di tesoreria, senza necessità di strane alchimie contabili.

Certo, se i fondi venissero erogati tempestivamente, come la legge peraltro prevede, a nessuno verrebbe in mente di fare simili acrobazie.  

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