tratto da le autonomie.it

di Luigi Oliveri

La sentenza del Tar Sicilia, Catania, Sezione V, 9.3.2026, n. 736 evidenzia in modo chiaro che l’aggiudicazione può essere disposta sempre solo dopo la verifica dei requisiti in capo all’operatore economico proposto come aggiudicatario, anche in casi di urgenza.

Si osserva sul punto che l’articolo 17, commi 7 e 8, del d.lgs 36/2023 dispone:

7. Una volta disposta l’aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall’articolo 18.

8. Fermo quanto previsto dall’articolo 50, comma 6, l’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d’urgenza di cui al comma 9”.

Occorre comprendere che l’aggiudicazione costituisce il presupposto necessario:

  1. sia per la stipulazione del contratto;
  2. sia per l’esecuzione anticipata in via d’urgenza, che può essere disposta prima della stipulazione del contratto, ma mai prima dell’aggiudicazione.

Dovrebbe risultare evidente la necessità, non superabile da alcuna urgenza procedurale (per altro ampiamente prevedibile e gestibile organizzando a dovere i tempi e modi della procedura), che la PA sottoscriva contratti o comunque ordini prestazioni soltanto avendo la certezza del possesso dei requisiti del contraente. Tale certezza si acquisisce solo con le verifiche finalizzate all’aggiudicazione.

Indirettamente, il Tar evidenzia la totale insostenibilità ed erroneità della tesi – che rasenta l’assurdo – evidenziata da qualche autore secondo la quale ai fini dell’aggiudicazione sarebbe sufficiente comunque quanto autodichiarato in fase di gara mediante il Dgue o altra modalità.

Tali autodichiarazioni hanno tutt’altro effetto: solo quello di permettere l’ammissione dell’operatore economico alla gara, ma non quello di giungere alla sottoscrizione del contratto, che impone la verifica concreta dei requisiti, sempre.

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