Tratto da EIUS

L’art. 51, comma 7, c.g.c. dev’essere interpretato nel senso di consentire la proponibilità dell’azione di responsabilità amministrativa per danno all’immagine per i delitti – anche diversi da quelli «previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale», ai quali fa rinvio l’abrogato art. 7 della l. 27 marzo 2001, n. 97 («Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche») – da cui derivi come conseguenza un danno all’immagine dei soggetti di cui al medesimo art. 51, comma 7. ● V. anche, in questa Rivista: Corte cost., sent. n. 123/2023; Corte dei conti, sez. II centr. app., sent. n. 131/2025; s.g. Liguria, sent. n. 3/2026; s.g. Lombardia, sentt. nn. 101 e 67/2023; s.g. Piemonte, sent. n. 23/2026; s.g. Sardegna, sent. n. 4/2026.

Corte dei conti, sezioni riunite in s.g., 3 marzo 2026, n. 3

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