tratto da leautonomie.it

Il MIT, con il Parere n. 4073/2026, chiarisce che il documento di indirizzo alla progettazione non trova applicazione per servizi e forniture. L’art. 41, comma 12, del d.lgs. 36/2023 prevede infatti che la progettazione per servizi e forniture sia articolata in un unico livello, con contenuti definiti dall’Allegato I.7. Il DIP resta quindi riferito alla progettazione dei soli lavori pubblici e non è estensibile ai contratti di servizi e forniture.

 

 

 

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