Gli impegni di spesa non possono essere solo un atto formale, ma debbono fondarsi su coperture finanziarie effettive così da permettere il pagamento delle prestazioni degli appaltatori, pena la nullità stessa dei contratti di appalto. Lo chiarisce la Cassazione, Sezione I, ordinanza 31.12.2025, n. 35003.
Presso molte amministrazioni è ancora operante la prassi, scorretta, di attivare contratti senza aver impegnato integralmente la spesa ed avere la concreta disponibilità finanziaria al momento del pagamento della prestazione.
L’impegno, come correttamente spiega la Cassazione, non può consistere in una formale enunciazione, ma si deve fondare sull’effettiva sussistenza delle coperture finanziarie, come impone l’articolo 153, comma 5, del d.lgs 267/2000.
Pertanto, impegnare la spesa di un appalto sulla base di un finanziamento regionale non interamente acquisito al bilancio espone l’ente alla nullità stessa del contratto sottoscritto, quando non anche alla responsabilità aquiliana o extracontrattuale, disciplinata dall’articolo 2043 del codice civile, che obbliga chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto con dolo o colpa a risarcirlo.
Chiedere ad un operatore economico la prestazione di un appalto senza che il contratto sia sorretto da adeguata ed efficace copertura finanziaria significa proprio esporre l’appaltatore al danno ingiusto che trasforma il rapporto da sinallagmatico in risarcitorio, esponendo l’ente, oltre tutto, alla connessa responsabilità erariale.
E’ assolutamente vero Stato, regioni ed altri soggetti finanziatori finiscono per mettere in difficoltà gli enti locali, visto che i trasferimenti connessi a bandi o comunque progetti arrivano in ritardo e talora sono revocati in corso di gestione o comunque non resi disponibile in tempi conciliabili con quelli dell’affidamento, esecuzione e pagamento.
Altrettanto vero, però, è che la PA non può porre a carico del privato disfunzioni organizzative proprie.
Le amministrazioni dovrebbero comprendere una volta per tutte che nel caso di opere finanziate con contributi esterni debbono in ogni caso cercare le coperture finanziarie con risorse di bilancio proprie, da reintegrare successivamente quando i contributi risulteranno (se lo saranno) effettivamente erogati ed acquisiti al bilancio.
Del resto, l’articolo 183, comma 8, del d.lgs 267/2000 è chiaro e perentorio nell’imporre la condizione che la spesa possa essere impegnata solo a fronte del rispetto di un credibile programma di pagamenti tale da assicurare la sussistenza effettiva delle disponibilità di cassa: “Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”.
Possa risultare difficile quanto si voglia l’attuazione di tale norma, finalizzata comunque a garantire gli appaltatori di poter ottenere il pagamento delle proprie prestazioni e l’efficacia dei titoli negoziali alla base, essa è comunque obbligatoria e certamente rivolta all’attuazione dei principi di buona fede, correttezza, economicità ed efficienza della PA, i quali di per sè impediscono di considerare lecito contrattare con terzi senza le necessarie risorse.

