tratto da leautonomie.asmel.eu.it

La sentenza del CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – del 6 febbraio 2026 n. 963  riguarda la legittimità o meno degli atti di riorganizzazione dei Servizi e degli Uffici e di approvazione della revisione della macrostruttura e del funzionigramma del Comune, nella parte in cui sopprimono, sostanzialmente, la dirigenza professionale dell’Avvocatura comunale, la sostituiscono con una dirigenza amministrativa e introducono una “EQ” -posizione di Elevata Qualificazione- con specifica funzione di “Coordinatore Avvocato”.

     L’art. 23 della Legge n. 247/2012 prevede, al primo comma, che gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, ai quali deve essere “assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all’albo. L’iscrizione nell’elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell’articolo 2”. 

     A tal riguardo, il secondo comma del medesimo articolo, precisa che “Per l’iscrizione nell’elenco gli interessati presentano la deliberazione dell’ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell’ente stesso e l’appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell’ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale”. 

     Dal combinato disposto delle norme richiamate discende che è eccezionalmente ammessa l’assunzione, quali lavoratori subordinati, di avvocati iscritti al relativo albo professionale, a condizione che gli stessi vengano posti alle dirette ed esclusive dipendenze di una pubblica amministrazione, la quale attribuisca loro, in via parimenti esclusiva, la trattazione dei propri affari legali. Tale esclusività si giustifica in virtù del particolare vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, cui si ricollega, altresì, il principio dell’immedesimazione organica, non previsto, invece, negli ordinari rapporti tra soggetti privati.

    Al fine di garantire l’autonomia e indipendenza degli avvocati adibiti all’ufficio legale dell’ente, non occorre che all’avvocato che ha la responsabilità del detto ufficio venga riconosciuta la qualifica dirigenziale, dato che nessuna norma o principio pone una tale condizione.

     L’avvocatura comunale può essere, dunque, formata da dirigenti, da funzionari o da entrambi a seconda delle scelte discrezionali che l’ente compie.   

    Pertanto, la scelta dell’ente locale di intervenire sull’organizzazione dell’Avvocatura civica sopprimendo la qualifica dirigenziale precedentemente prevista per l’avvocato coordinatore e istituendo, in luogo della stessa, un posto di dirigente amministrativo, con il compito di sbrigare esclusivamente gli affari non legali e un posto di coordinatore da affidare a un avvocato con posizione professionale “EQ” – Elevata Qualificazione, deve ritenersi legittima, nel caso in cui le condizioni di autonomia e indipendenza dell’avvocatura civica e dei legali ad essa addetti siano assicurate dalla diretta e immediata dipendenza degli stessi dal vertice decisionale dell’ente (ovvero dal Sindaco), al di fuori, quindi, di ogni intermediazione con la struttura burocratica dell’amministrazione (Cass. Civ. Sez. Lav., sentenza 31 maggio 2024, n. 15320). 

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