L’esito del giudizio penale crea effetti condizionanti sul giudizio amministrativo; i fatti accertati non sono controvertibili.
Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza 10 febbraio 2026, n. 1050.
Il caso controverso
In una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, veniva estromesso un operatore economico per l’esistenza di una sentenza penale di condanna a carico del suo legale rappresentante, non dichiarata in sede di gara.
I giudici avevano richiamato l’esito di analogo ricorso contro un provvedimento di esclusione da altra procedura di gara, originato dal medesimo fatto (omissione dichiarativa concernente la sentenza penale di condanna di cui sopra).
Il giudice di primo grado, pertanto, respingeva il ricorso. Seguiva il ricorso in appello.
Le indicazioni del Collegio
I giudici hanno rilevato che i motivi di appello in esame tendevano a ridimensionare la portata del fatto oggetto della sentenza penale di condanna, anche in relazione alla sua collocazione temporale (peraltro risalente al 2023, e dunque assai prossima alla procedura di gara in questione).
Secondo il Collegio, tali argomenti non avevano alcun rilievo in punto di scrutinio della legittimità del provvedimento impugnato in primo grado.
Ferma restando la diversità della valutazione secondo il parametro penale e quello amministrativo, l’accertamento del fatto operato era monopolio del processo penale, e in quella sede aveva cristallizzato una grave situazione fraudolenta operata in danno di minori, fruitori del servizio di refezione scolastica.
Tale fatto, per come accertato in sede penale, era alla base della censurata valutazione d’inaffidabilità che aveva portato all’esclusione dalla gara, unitamente alla condotta reticente in sede di partecipazione alla gara stessa.
A parere del Collegio, rimanevano così prive di qualsivoglia rilevanza le illazioni della parte appellante sulla ritenuta inidoneità del fatto di reato oggetto della sentenza di condanna ad incidere sull’affidabilità professionale dell’operatore economico, nonché sulle ragioni (di natura economica) che avrebbero indotto il Comune, che aveva affidato il servizio oggetto delle condotte penalmente rilevanti, a segnalare l’episodio in questione.
Conclusioni
Secondo il Collegio, ogni ulteriore profilo di censura dedotto nel giudizio in questione si scontrava irrimediabilmente contro il superiore rilievo della correttezza della ricognizione fattuale operata dall’amministrazione circa la conclamata sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di esclusione, e circa la piena legittimità della conseguente valutazione discrezionale di seria inaffidabilità dell’operatore economico rispetto ad un servizio particolarmente delicato quale quello della refezione scolastica (anche in relazione alla sua condotta precontrattuale).

