Tratto da EIUS
In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, l’avvalimento di garanzia, benché non contemplato dall’art. 104 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»), deve ritenersi ammesso in forza delle disposizioni (vincolanti e direttamente applicabili) di cui agli artt. 58 e 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE. ● V. anche TAR Lazio, sez. II-bis, sent. n. 4997/2025, in questa Rivista.

