tratto da leautonomie.asmel.eu.it
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata,con la deliberazione 3.2.2026, n. 11 fornisce indicazioni estremamente utili agli enti locali, per comprendere la corretta scansione delle azioni e dei tempi da rispettare, ai fini della sottoscrizione del contratto decentrato.
La Corte evidenzia, quindi:
- il fondo delle risorse decentrate deve essere costituito “tempestivamente” e precisamente “all’inizio di ciascun esercizio finanziario”.
L’esercizio finanziario inizia il primo gennaio di ogni anno, data alla quale il bilancio di previsione dovrebbe risultare già approvato. In ogni caso, in presenza di rinvii del termine di approvazione, il fondo va costituito con tempestività, che significa immediatamente dopo l’approvazione del bilancio.
Non hanno giustificazione logica rinvii ed esitazioni nella costituzione del fondo. Per un verso si può certamente convenire sull’osservazione che tale costituzione appaia un adempimento ultroneo ed inutile: il fondo non può che essere costituito nel rispetto di quanto dispone il bilancio di previsione, sicchè si rivela un doppione poco comprensibile. E’ vero che la giunta può, prima della costituzione del fondo, stabilire l’ammontare concreto di una porzione della parte variabile; altrettanto vero è che, comunque, anche tale parte deve necessariamente essere stata prevista nel bilancio e addirittura programmata nel Dup.
In ogni caso, il bilancio è fonte sufficiente per quanto meno attivare una costituzione provvisoria del fondo, che è assolutamente quanto basta per avviare la contrattazione decentrata.
E’ da ricordare che ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del Ccnl 16.11.2022, la contrattazione va “avviata entro il primo quadrimestre dell’anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione”. E aperta la sessione negoziale, “l’Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all’art. 79”. Per attivare, quindi, la contrattazione è sufficiente intanto, nelle more della costituzione definitiva del fondo, l’informazione ai sindacati sulle componenti del fondo; - segue la contrattazione, che può partire anche col fondo non ancora definitivamente costituito, visto che la destinazione delle risorse può (sarebbe meglio affermare “deve”) prevedersi in base a criteri e non ha il compito di identificare precise somme;
- se il contratto decentrato è sottoscritto entro il 31 dicembre di ogni anno (e in un sistema sano ed ordinato, non si vede per quali ragioni giungere a sottoscrivere i contratti così tardi) “l’ammontare del trattamento accessorio dei dipendenti confluisce nel FPV”, spiega la Sezione. Il che è perfettamente comprensibile. Il trattamento accessorio specificamente legato alla valutazione dei risultati, del resto, non può che essere pagato l’anno successivo a quello della gestione, a seguito appunto del processo di valutazione.
Le risorse connesse al risultato non sono, infatti, “esigibili” se non l’anno successivo a quello della gestione; - è solo la sottoscrizione dell’accordo che fa maturare il titolo giuridico ed insorgere il conseguente obbligo di corrispondere il trattamento retributivo accessorio e premiante, rendendo possibile l’impegno delle risorse preventivamente stanziate nel Fondo per il loro successivo pagamento.
E’ bene ricordare che il contratto decentrato è sottoscritto a seguito di un procedimento complesso. Prima si concludono le trattative con la sottoscrizione dello schema di contratto o “preintesa”; poi, questo schema è sottoposto alla certificazione dell’organo di revisione; successivamente, la giunta, acquisita la certificazione, autorizza alla sottoscrizione definitiva; quindi il presidente della delegazione trattante sottoscrive definitivamente il contratto con le organizzazioni (è da ricordare poi di trasmettere il ccdi ad Aran e Cnel). Solo con questa seconda sottoscrizione il contratto è davvero concluso e, quindi, costituisce “titolo” giuridicamente valido per impegnare la spesa e far confluire le risorse le Fpv; - specularmente, se il contratto decentrato non è sottoscritto entro il 31 dicembre le spese connesse, spiega la Sezione “sono rappresentate contabilmente nel risultato di amministrazione tra le quote vincolate”. continua a leggere

