Tratto da: Giurisprudenzappalti 

La ricorrente lamenta che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara perché non iscritta nella c.d. white list della Prefettura territorialmente competente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, avendo soltanto avviato il relativo procedimento con la presentazione della domanda d’iscrizione.

Tar Puglia, Lecce, Sez. III, 20/02/2026, n. 102 respinge il ricorso:

Invero, l’art. 1 della legge n. 190/2012 (commi 52 ss.) prevede l’iscrizione nella white list per le attività “maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa” (co. 53) che, nei rapporti negoziali con la pubblica amministrazione, tiene luogo della comunicazione e dell’informazione antimafia liberatoria “ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti” (comma 52-bis).

Pertanto, non può essere escluso l’operatore economico che abbia tempestivamente richiesto l’iscrizione all’elenco, essendo sufficiente la relativa domanda .

Come precisato da condivisibile giurisprudenza “La domanda di iscrizione è da considerarsi equipollente alla iscrizione nella white list, tant’è che la circolare del Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016, nelle more della completa attivazione della Banca Dati Nazionale Unica Antimafia, ha previsto che nell’Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa pubblicato da ogni Prefettura sulla propria pagina istituzionale sia previsto un apposito spazio ove è indicata la data di presentazione dell’istanza di iscrizione, al fine di scongiurare conseguenze pregiudizievoli in capo alle imprese a causa dei ritardi degli uffici territoriali del governo.”(cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 12/12/2024, n. 3625). Nel caso de quo, dagli atti risulta che dalla “whitelist_elenco-richieste-iscrizione_30-04-2025.pdf”, la xxx S.r.l. ha effettuato la richiesta di iscrizione alla White List il 09/01/2025, pertanto entro la scadenza fissata dal Disciplinare (13/03/2025). Inoltre il 10/04/2025 la Stazione Appaltante ha attivato la richiesta di informazioni antimafia tramite la B.D.N.A., come da documento “RICHIESTA ANTIMAFIA SOC. xxx s.r.l.”, in ottemperanza alle tempistiche di legge e ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 159/2011 e della Circolare Ministeriale n. 25954 del 23/03/2016, che precisano che trascorsi 30 giorni dalla richiesta e in assenza di esiti ostativi, si ritiene soddisfatto il requisito antimafia per il perfezionamento dell’aggiudicazione e la stipula del contratto. Risulta dunque dalle disposizioni richiamate che la conclusione del contratto trascorsi 30 giorni dalla consultazione della B.D.N.A., è legittima, anche in assenza di esito espresso, purché non sia intervenuto un provvedimento ostativo.

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