Tratto da: Giurisprudenzappalti
L’Albo Pretorio non ha perso le sue funzioni originarie, solo che adesso invece di essere un “luogo fisico” (la vecchia bacheca o un registro cartaceo) l’Albo è online.
E se l’ente, come è nei suoi poteri, ha stabilito nel dettaglio le modalità di pubblicazione degli atti relativi alle procedure ad evidenza pubblica, in tal modo autovincolandosi (ad esempio con una delibera di Giunta come nel caso oggetto di sentenza), il bando di gara va pubblicato anche all’Albo Pretorio comunale.
Questo quanto stabilito da Tar Marche, Sez. I, 19/01/2026, n. 56, con conseguente annullamento dell’intera procedura e declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato:
6.3. Ma tornando alla questione principale, il Collegio osserva che:
– tanto l’art. 32 della L. n. 69/2009 quanto l’art. 85 del D.Lgs. n. 36/2023, pur prevedendo che gli atti amministrativi (e in particolare, con riguardo al caso odierno, quelli indittivi delle procedure ad evidenza pubblica) vanno pubblicizzati solo sul sito informatico della stazione appaltante (nonché, ovviamente, sulla G.U.R.I. e/o sulla G.U.U.E., se previsto), non specificano “dove” tali atti vanno pubblicati. Questo è rilevante perché, come ognuno sa, il sito informatico di un ente di medie dimensioni (quale è il Comune di ……….) contiene innumerevoli sezioni, corrispondenti ai settori di attività di quell’ente. E nel caso dei comuni le sezioni sono numerose perché svariate sono le funzioni dell’ente;
– per questo, e il discorso vale specificamente per gli enti locali, si deve concludere nel senso che l’art. 32 della L. n. 69/2009 non ha abrogato in parte qua l’art. 124 del T.U.E.L. (disposizione che, per giurisprudenza costante, riguarda anche gli atti dei dirigenti – ex multis, T.A.R. Lombardia, Milano, n. 2005/2024), visto che il processo di progressiva dematerializzazione degli atti amministrativi non implica il venir meno degli strumenti giuridici attraverso cui quegli atti vanno resi conoscibili agli interessati. E infatti, per portare un esempio relativo alla materia processuale, il fatto che oggi le notifiche degli atti giudiziari non vengano quasi più eseguite in forma cartacea non ha implicato il venir meno della necessaria formalità che accompagna il momento fondamentale con cui si instaura il rapporto processuale: alla notifica cartacea si è sostituita la notifica a mezzo PEC, ma sempre di notifica si tratta. E allora, il fatto che l’art. 32 della L. n. 69/2009 e l’art. 85 del D.Lgs. n. 36/2023 stabiliscano che gli atti di gara vanno pubblicizzati solo sul sito istituzionale della stazione appaltante non significa che sia sufficiente pubblicare l’atto su una qualsiasi sezione del sito, ad esempio nella sezione “Amministrazione trasparente” o nella generica sezione “Avvisi” contenuta di solito nella home page del sito. Questo perché l’Albo Pretorio non ha perso le sue funzioni originarie, solo che adesso invece di essere un “luogo fisico” (la vecchia bacheca o un registro cartaceo) l’Albo è online.
Questo discorso vale tanto più nei casi in cui l’ente, come è nei suoi poteri, ha stabilito nel dettaglio le modalità di pubblicazione degli atti relativi alle procedure ad evidenza pubblica, in tal modo autovincolandosi. E nella specie, come detto, tanto l’art. 8 del Regolamento quanto (soprattutto) la delibera di Giunta n. 199/2025 e la determinazione dirigenziale n. 747/2025 avevano stabilito espressamente che il bando fosse pubblicato nell’Albo Pretorio, per cui non si può imputare a negligenza dei potenziali concorrenti il non aver consultato ogni giorno l’home page del sito istituzionale del Comune e/o la G.U.U.E.;
– non va dimenticato, poi, che la pubblicazione di un atto sul sito internet dell’ente non assicura le medesime formalità previste per la pubblicazione sull’Albo Pretorio, a cominciare dal fatto che solo in questo secondo caso il funzionario addetto all’Albo deve certificare la data di inizio e di termine della pubblicazione nonché il fatto che la pubblicazione sia stata continua e regolare (il che è coerente con la regola generale secondo cui il termine decadenziale per l’impugnazione dell’atto decorre dall’ultimo giorno di pubblicazione).
Diversamente, le altre forme di pubblicazione degli atti amministrativi previste da norme speciali (si pensi a tutti gli obblighi introdotti dal D.Lgs. n. 33/2013) non possiedono valore di pubblicità legale, ma costituiscono una sorta di pubblicità notizia e assolvono alla peculiare funzione di attuare il principio di trasparenza dell’attività amministrativa, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche (così, T.A.R. Campania, Napoli, n. 3439/2023 e T.A.R. Milano n. 2005/2024 già citata).
6.4. Concludendo, dunque, il bando di gara andava pubblicato anche all’Albo Pretorio comunale, per cui l’omesso assolvimento di tale onere ha impedito alla ricorrente di presentare la domanda di partecipazione e l’offerta.

