tratto da leautonomie.it - a cura di Luigi Oliveri

Gli idonei di un concorso non hanno diritto allo scorrimento della graduatoria e comunque la decisione discrezionale della PA di avvalersi della graduatoria è nella sostanza una nuova statuizione di avviare il reclutamento. Lo afferma la Corte di Cassazione, Sezione IV – Lavoro, con l’ordinanza 4 gennaio 2026, n. 217.

La vertenza trae origine da un concorso ad un posto da dirigente, ad esito del quale il primo in graduatoria aveva rinunciato all’assunzione, come anche il secondo, sicchè venne assunto il terzo concorrente. Anche questo, dopo circa 6 anni aveva rinunciato: così il quarto in graduatoria aveva adìto i giudici per ottenere il riconoscimento del proprio presunto diritto all’assunzione quale vincitore del concorso, in base alla teoria secondo la quale la PA dovrebbe continuare ad attingere alle graduatorie, laddove i vincitori rinuncino.

In particolare, la corte di appello ha rigettato l’azione del ricorrente evidenziando che l’obbligo in capo alla PA di continuare ad attingere da una graduatoria le impedisce di bandire una nuova procedura concorsuale qualora decida di reclutare il personale, “ma non la obbliga all’assunzione dei candidati non vincitori in relazione a posti che si rendano vacanti e che l’amministrazione non intenda coprire”.

Dunque, secondo il giudice d’appello, per il perfezionarsi del diritto soggettivo all’assunzione in favore del ricorrente, “sarebbe stato necessario che l’amministrazione avesse deciso di coprire proprio quel posto mediante assunzione di nuovo personale, ledendo le aspettative del soggetto già selezionato sulla base della graduatoria alla quale discrezionalmente l’Ente avrebbe potuto attingere”. Ma, questo avrebbe dovuto avere come presupposto che il candidato risultasse come vero e proprio vincitore del concorso e non un idoneo.

E’ da ricordare che i vincitori sono esclusivamente i candidati che al termine della procedura siano collocati in graduatoria nei posti più elevati, così da coprire quelli messi a bando; gli idonei, invece, sono i candidati che pur avendo ottenuto punteggi nelle singole prove e complessivo superiori al minimo, sono piazzati in graduatoria in posizioni non utili per l’assunzione.

Avanti alla Cassazione, il ricorrente ha sostenuto le proprie ragioni rilevando che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere sussistente in capo alla PA il potere di non tenere conto dell’esito del concorso per ragioni organizzative (nel frattempo una riorganizzazione aveva soppresso il posto): infatti secondo il ricorrente entra nel patrimonio giuridico del vincitore di un concorso il diritto all’assunzione, a prescindere da qualsiasi decisione organizzativa dell’amministrazione.

Gli ermellini hanno respinto il ricorso evidenziando che il ricorrente “all’esito dell’approvazione della graduatoria concorsuale non era stato dichiarato vincitore” perché tale era solo il candidato effettivamente assunto, che per cinque anni aveva ricoperto il posto. Il ricorrente, quindi, era non un vincitore, ma un idoneo: quindi “al momento dell’approvazione della graduatoria, pertanto, non era sorto in capo al ricorrente alcun diritto soggettivo all’assunzione”.

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