Tratto da: Giurisprudenzappalti
Il Tar accoglie la domanda di condanna al risarcimento danni per mancato godimento dei beni immobili in relazione al periodo di occupazione (divenuta) illegittima di terreni occupati dal Comune.
In particolare, il Comune non ha mai emanato il decreto di esproprio.
Tar Puglia, Lecce, Sez. III, 08/01/2026, n. 41 così stabilisce:
Nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, emerge per tabulas ed è incontestata la mancata (e tempestiva) emanazione dell’atto finale ablatorio (decreto di esproprio) per le due procedure espropriative in oggetto.
Osserva dunque il Collegio che è necessario che sia accordata piena effettività all’accoglimento della domanda di restituzione dei beni immobili occupati, come formulata dai ricorrenti e nei sensi sopra precisati, dovendo la stessa intendersi quale prioritario strumento di ripristino della legalità violata e di soddisfazione dell’interesse sostanziale dei titolari (Cassazione Civile, Sez. Unite, n. 29466 del 2019).
In particolare, posto che la mancata emanazione dell’atto finale ablatorio con conseguente illegittima privazione della disponibilità dei terreni indicati in narrativa e loro trasformazione, configura, come detto, un illecito permanente della P.A (e in assenza del verificarsi delle ulteriori ipotesi di cessazione dell’illiceità individuate nella sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 9 febbraio 2016, n. 2), le aree occupate in questione sono rimaste di proprietà dei ricorrenti, con la conseguenza che sussistono i presupposti per ordinarne la invocata restituzione agli stessi, previa la necessaria riduzione in pristino.
Ed invero, secondo la nota pronuncia del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 febbraio 2016, n. 2, “In linea generale, quale che sia la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), la condotta illecita dell’amministrazione incidente sul diritto di proprietà non può comportare l’acquisizione del fondo e configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c. – con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione quinquennale unicamente per singole annualità in relazione al mancato godimento del bene – che viene a cessare solo in conseguenza:
a) della restituzione del fondo;
b) di un accordo transattivo;
c) di una compiuta usucapione, ma solo nei ristretti limiti perspicuamente individuati dal Consiglio di Stato allo scopo di evitare che sotto mentite spoglie (i.e. alleviare gli oneri finanziari altrimenti gravanti sull’Amministrazione responsabile), si reintroduca una forma surrettizia di espropriazione indiretta in violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale della Cedu (Sez. IV, n. 3988 del 2015 e n. 3346 del 2014) (…);
d) di un provvedimento emanato ex art. 42-bis T.U. espr.”.
Rimane, comunque, salva l’eventuale applicazione da parte dell’Ente comunale (………) dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm., che ha disciplinato ex novo il potere discrezionale della P.A. di acquisizione del bene “in sanatoria” (“Valutati gli interessi in conflitto, l’autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale (…)”), dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2010 dichiarativa dell’incostituzionalità dell’art. 43 del medesimo D.P.R. n. 327 del 2001.

