di Nicola Niglio
Il Ministero dell’Interno, con il parere pubblicato il 6 novembre 2025, ha affermato che nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è possibile attribuire a un componente dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi.
La deroga, finalizzata al contenimento della spesa, richiede tuttavia condizioni stringenti.
Il fondamento normativo è l’articolo 53, comma 23, della legge 388/2000, che consente di superare – in via eccezionale – la separazione tra politica e gestione stabilita dall’articolo 107 del Tuel.
La scelta deve però essere prevista nello statuto o in un regolamento che ridisegni l’assetto organizzativo e che motivi l’assenza di figure interne idonee.
È stato inoltre ricordato che, negli enti senza dirigenza, le funzioni gestionali competono ai titolari di incarichi di elevata qualificazione.
L’assegnazione dell’ufficio a un assessore è quindi possibile solo se l’ente è privo di personale di elevata qualificazione con competenze adeguate.
Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, al fine di operare un contenimento della spesa, è, pertanto, consentito attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi, a condizione che le relative disposizioni organizzative siano contenute nello statuto o in un regolamento motivato che ridisegni l’assetto interno dell’ente e che manchino figure professionali, titolari di incarichi di elevata qualificazione, con competenze idonee all’esercizio della funzione oggetto di attribuzione.

