Tratto da: EIUS  

Gli artt. 20 e 21, § 1, TFUE, letti alla luce degli artt. 7 e 21, § 1, CDFUE, devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro (nel caso di specie, la Polonia) che, con la motivazione che il diritto di tale Stato membro non autorizza il matrimonio tra persone dello stesso sesso, non consente di riconoscere il matrimonio tra due cittadini dello stesso sesso di detto Stato membro, legalmente contratto durante l’esercizio della loro libertà di circolazione e di soggiorno in un altro Stato membro nel quale hanno sviluppato o consolidato una vita familiare, né di trascrivere a tal fine l’atto di matrimonio nel registro dello stato civile del primo Stato membro, qualora tale trascrizione sia l’unico mezzo previsto da quest’ultimo che permette un tale riconoscimento.

Corte di giustizia UE, grande sezione, 25 novembre 2025

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