Come anticipato, la legge di bilancio 2026 dovrebbe rivedere, alleggerendole, le modalità di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità. Vediamo quali sono le novità evidenziando gli aspetti ancora dubbi.
La principale riguarda l’algoritmo di calcolo: infatti, si potrà fare riferimento – anziché alla media quinquennale o triennale del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata – all’indicatore rilevato nell’ultimo rendiconto, purché in tal esercizio sia stato accertato un miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio precedente, compreso l’esercizio cui il rendiconto si riferisce. Inoltre, occorrerà la formale attivazione di un progetto, almeno triennale, diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato.
Il meccanismo merita alcune precisazioni. In primo luogo, la modifica incide sul fcde a preventivo e non su quello a rendiconto. Per quanto si tratti di vasi comunicanti (nel senso che il fondo accantonato a preventivo poi confluisce in avanzo accantonato), non si può escludere che l’alleggerimento sia solo temporaneo, perché le somme non riscosse generano comunque die residui attivi sulla base dei quali si calcola il fcde a consuntivo, le cui modalità, si ripete, non sono cambiate. In altri termini, se il miglioramento è solo temporaneo il fcde crescerà comunque.
La nuova modalità di calcolo sarà possibile per il 2026 solo in assestamento, sulla base dei dati del rendiconto 2025 e poi in sede di approvazione dei bilanci di previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031, “restando esclusa per gli assestamenti dei bilanci successivi”. Cosa voglia dire questo inciso non è chiaro: dal 2030-2032 tornerà in vigore l’attuale disciplina?
Come correttamente sottolinea Stefano Baldoni su Il Sole24Ore, occorre capire se si farà riferimento al miglioramento della capacità di riscossione totale ovvero solo a quello delle poste incluse nel fondo e se il progetto anti-evasione dovrà essere formalmente attivato prima del recupero. Il che però escluderebbe di fatto tutti gli enti che nel 2025 non lo hanno fatto.
Andrà anche specificato quali debbano essere i requisiti minimi di tale progetto e come lo stesso debba essere formalizzato.
Come sempre, la norma non brilla per chiarezza e comunque non è di immediata applicazione, richiedendo un decreto di modifica dei principi contabili (e si spesa anche dei relativi esempi).

