Tratto da leautonomie.it a cura di Arturo Bianco

QUI L’ARTICOLO DI ARTURO BIANCO 
Dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, emergono orientamenti rilevanti per la gestione dei rapporti di lavoro nel pubblico impiego contrattualizzato. Pur restando fermo il divieto di estensione del giudicato alle altre amministrazioni, si tratta di indicazioni di principio di cui è opportuno tener conto.

1. Indennità di turno durante le ferie

Con la sentenza n. 25528/2025, la Cassazione ha stabilito che l’indennità di turnazione spetta anche durante il periodo di ferie, in quanto rientra nella nozione di “retribuzione” che non può subire riduzioni.

La Corte richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentt. n. 6282/2025 e n. 35146/2023), secondo cui la retribuzione feriale deve essere “equivalente” a quella ordinaria, per evitare che il lavoratore sia dissuaso dal godere delle ferie, presidio del diritto al riposo e alla salute.

La Suprema Corte afferma che nella retribuzione feriale devono rientrare tutte le voci collegate all’esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore.

Tale orientamento contrasta con l’art. 30, comma 5, del CCNL 16.11.2022 (Funzioni Locali), che limita l’indennità di turno ai soli periodi di effettiva prestazione, senza possibilità di deroga in sede decentrata. Si tratta dunque di una divergenza che richiede un intervento chiarificatore a livello di contrattazione nazionale, fermo restando che gli eventuali oneri gravano sul fondo delle risorse decentrate.

2. Permessi per il diritto allo studio e lezioni telematiche

Con la sentenza n. 25038/2025, la Cassazione ha confermato l’interpretazione dell’ARAN in materia di permessi per il diritto allo studio (cd. 150 ore), affermando che essi spettano solo per la partecipazione a lezioni coincidenti con l’orario di servizio, e non per lo studio o per attività complementari.

Nel caso di università telematiche, il permesso può essere riconosciuto solo se il lavoratore dimostra di aver seguito lezioni in orari coincidenti con il servizio; non è invece dovuto quando le lezioni sono fruibili in modalità asincrona e quindi gestibili al di fuori dell’orario lavorativo.

L’assenza deve essere documentata da certificazione dell’autorità universitaria o scolastica, attestante la partecipazione alle lezioni per le ore non lavorate, fino al limite delle 150 ore.

Tale pronuncia, riferita al comparto Funzioni centrali, è pienamente estensibile al comparto Funzioni locali, e contribuisce a delimitare chiaramente l’ambito di applicazione di un istituto spesso oggetto di interpretazioni difformi.

Torna in alto