Tratto da:  Giurisprudenzappalti  

Pur rappresentando una modalità alternativa di conclusione del contratto, anche lo scambio di lettere commerciali richiede che, ciascuna lettera, quella della parte proponente e quella della parte accettante, contengano la volontà unilaterale di obbligarsi.

Questo quanto ricorda Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 13/10/2025, n. 1637:

1. Il ricorso è fondato e merita, quindi accoglimento.

Giova premettere che il D. Lgs. 36/2023, all’art. 18, nel disciplinare il contratto e la sua stipulazione, prevede la regola generale secondo cui “il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta…in forma pubblica amministrativa…con atto pubblico notarile informativo oppure mediante scrittura privata” e che, tuttavia, in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, lo stesso è stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Passando poi al caso concreto, l’avviso di gara del 25 novembre 2024, all’art. 7, prescrive che “Il contratto, sarà stipulato a norma dell’art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014”.

1.1Orbene risulta dagli atti depositati che l’amministrazione, pur avendo individuato nella legge di gara, quale modalità di conclusione del contratto, quella dello scambio di note commerciali, in conformità del dettato normativo, ha ritenuto il contratto già concluso per fatti concludenti senza i necessari presupposti.

Nel caso di specie, infatti, non è ravvisabile la conclusione del contratto mediante scambio di lettere commerciali.

Secondo la giurisprudenza, la formazione del contratto mediante “corrispondenza commerciale” sussiste quando le parti si scambiano documenti “in cui è raccolta la volontà unilaterale di un solo contraente” (Cass., sent, 5651/1979) di modo che lo scambio tra proposta e accettazione, delineato dall’art. 1326 c.c., non è contestuale, come avviene con la sottoscrizione della scrittura privata, ma asincrono.

Tanto chiarito è evidente che, pur rappresentando una modalità alternativa di conclusione del contratto, anche lo scambio di lettere commerciali richiede che, ciascuna lettera, quella della parte proponente e quella della parte accettante, contengano la volontà unilaterale di obbligarsi.

Nel caso di specie, sebbene la parte ricorrente abbia posto in essere le attività preparatorie alla stipula del contratto, fornendo la garanzia definitiva, risulta dagli atti che la stessa, con la nota del 12 febbraio 2025, acquisita agli atti del giudizio, si è limitata a dichiarare che “nulla osta alla firma del contratto” e la disponibilità all’acquisizione anticipata dei lavori, sospesa per volontà della stazione appaltante. Dal tenore letterale della dichiarazione, quindi, non emerge inequivocabilmente – come erroneamente sostenuto dalla stazione appaltante – la volontà di accettare la proposta e, quindi, di obbligarsi nei confronti del soggetto pubblico ma, esclusivamente, la sussistenza di tutte le condizioni prodromiche alla stipula, così come peraltro richiesto dall’amministrazione intimata.

Peraltro, a ben guardare, neppure è possibile ravvisare una dichiarazione unilaterale di proposta contrattuale proveniente dall’amministrazione, essendosi la stessa, prima di allora, limitata a manifestare l’esigenza di una consegna anticipata dei lavori.

Anzi, dalla nota del 14 febbraio 2025, successiva alla presunta accettazione da parte della ricorrente, si desume una volontà di senso contrario, avendo l’amministrazione richiesto la documentazione necessaria alla stipula del contratto, evidentemente ritenuto ancora non stipulato.

2. Ne consegue quindi che, non risultando concluso il contratto, la dichiarazione ex art. 18 comma 5 presentata con nota del 3 marzo 2025 può ritenersi efficace, avendo determinato lo scioglimento definitivo da ogni vincolo derivante dalla presentazione dell’offerta e dalla conseguente aggiudicazione.

 

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