Tratto da: EIUS  

Ai sensi degli artt. 9 e 10 della l. 17 febbraio 1968, n. 108 («Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale»), i presentatori di una lista di candidati per le elezioni regionali sono tenuti a depositare, entro il termine perentorio delle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data delle votazioni, i certificati elettorali attestanti l’iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista stessa, pena l’esclusione di questa dal procedimento elettorale.

Consiglio di Stato, sezione V, 29 settembre 2025, n. 7598

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