di Salvio Biancardi
Deve ritenersi illegittima la previsione di un termine troppo breve e perentorio, a pena di esclusione, per la sola richiesta di effettuare un sopralluogo obbligatorio.
Un simile termine deve essere considerato sproporzionato e irragionevole se non tiene conto della complessità della documentazione di gara e del tempo complessivo a disposizione per la formulazione dell’offerta.
Secondo l’ANAC tale clausola inserita nella lex specialis limita ingiustificatamente la massima partecipazione e la concorrenza, e il diniego di sopralluogo basato su di essa è da ritenersi illegittimo.
Lo ha chiarito l’ANAC nel parere reso con la deliberazione n. 342 del 9 settembre 2025.
Il caso affrontato
Il caso sottoposto all’attenzione dell’Autorità riguardava l’affidamento di un appalto di igiene urbana.
Il Disciplinare, oggetto di impugnazione, prevedeva l’obbligo di effettuare il sopralluogo e l’obbligo di richiederlo entro il decimo giorno dalla pubblicazione del bando di gara.
Un operatore economico contestava la legittimità di un termine così restrittivo, considerata la scadenza del termine per la presentazione delle offerte (più di un mese dopo) e la notevole mole dei documenti da esaminare, indispensabili per valutare l’opportunità di presentare offerta.
Nonostante la richiesta dell’operatore economico in merito all’apertura dei termini per effettuare il sopralluogo, la stazione appaltante non aveva acconsentito.
Le previsioni del Codice
Va rammentato che l’art. 92, comma 1, d.lgs. 36/2023 prevede che “Le stazioni appaltanti, fermi quelli minimi di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell’offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati”.
Inoltre, anche il Bando tipo dell’Autorità n. 1/2023 (approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 309 del 27/06/2023) suggerisce alla stazioni appaltanti di fare in modo che i sopralluoghi vengano fissati in date tali da consentire agli operatori economici di poter effettuare eventuali richieste di chiarimenti ovvero di regola almeno tre giorni prima della scadenza del termine per la richiesta dei chiarimenti.
Le indicazioni dell’Autorità

