tratto da leautonomie.it

  di Nicola Niglio

 La recente sentenza del Tar Lazio – Roma, Sez. V ter- del 12 settembre 2025, n. 16209 riguarda la questione sul giudice competente a decidere una controversia avente ad oggetto la impugnazione in s.g del provvedimento con il quale la P.A. appaltante ha disposto, autoritativamente, la risoluzione anticipata di un contratto di appalto di lavori, per gravi inadempimenti dell’impresa appaltatrice.

      Il suindicato giudice amministrativo ha affermato che appartiene alla giurisdizione del G.O. una controversia avente ad oggetto la impugnazione in sede giurisdizionale  (s.g.) del provvedimento con il quale un’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica A.T.E.R., ha disposto, autoritativamente, la risoluzione anticipata di un contratto di appalto di lavori, per gravi inadempimenti dell’impresa appaltatrice, e, segnatamente, motivata, tra l’altro, con rifermento alla grave irregolarità delle polizze prodotte dalla società istante, successivamente alla conclusione del contratto, ai fini della richiesta anticipazione nella misura del 20%, ex art. 35 comma 18 del c.c.p. e della conseguente compromissione dell’affidabilità dell’impresa. 

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