Tratto da: Giurisprudenzappalti
Delibera n. 365 del 16 settembre 2025 – Bando tipo n. 1/2023 aggiornato al decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209
Il Bando Tipo prevede una novità estremamente significativa riguardo ad uno degli argomenti maggiormente “critici” del nuovo Codice, ossia l’indicazione del CCNL applicabile al personale dipendente.
Si parla dell’articolo 11 del “Nuovo Codice”[1] che prevede al comma 2 che le stazioni appaltanti o gli enti concedenti indichino il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione.
Le modifiche del “correttivo” all’articolo 11, e l’introduzione dell’Allegato I.01, hanno esplicitato criteri e modalità per l’individuazione del contratto collettivo nazionale applicabile al personale impiegato in appalto, nonché le modalità di presentazione e verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele.
Il “correttivo” però non aveva ancora sciolto tutti i dubbi sorti sull’applicazione concreta dell’articolo 11.
Perché ancora incentrato sulla dicotomia tra CCNL indicato dalla stazione appaltante (anche in caso di prestazioni scorporabili ed accessorie) ed equivalenza dell’eventuale diverso CCNL applicato dall’operatore economico.
L’Allegato I.01, a parte l’articolo 3 sulla presunzione di equivalenza, si muove su questa logica di rigida alternativa.
Il Bando Tipo “post-correttivo” integra le previsioni di legge e, meritoriamente, tiene conto anche di quella giurisprudenza che, in diverse occasioni ha avuto modo di precisare che l’imposizione di un determinato Ccnl potrebbe presentare profili di illegittimità, soprattutto qualora una o più tipologie di Contratti possano anche solo astrattamente adattarsi alle prestazioni da affidare (Consiglio di Stato, sez. V, 15 marzo 2021, n. 2198, Cons. Stato, sez. V, 23 luglio 2018, n. 4443; id. 5 ottobre 2016, n. 4109).
Il Bando-Tipo sembra si sia mosso cercando di “comporre” le giuste esigenze evidenziate anche dalla Relazione di accompagnamento al “Nuovo Codice”[2] con la libertà di scelta del contratto collettivo che rientra nelle prerogative di organizzazione dell’imprenditore.
Infatti, all’articolo 9 del Bando Tipo è previsto:
L’aggiudicatario è tenuto a garantire l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 3. In alternativa, l’aggiudicatario è tenuto a garantire l’applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
[Eventuale, in caso di appalto con prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie differenti da quelle prevalenti oggetto dell’appalto, e riferibili, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività]
L’aggiudicatario è tenuto a garantire al personale impiegato nell’attività prevalente l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro indicato al paragrafo 3. In alternativa, l’aggiudicatario è tenuto a garantire l’applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
L’aggiudicatario è tenuto a garantire al personale impiegato nelle prestazioni di … [specificare] l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro indicato al paragrafo 3. In alternativa, l’aggiudicatario è tenuto a garantire l’applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
Non sembra vi siano grandi differenze rispetto alla precedente dicitura dell’articolo 9[3].
La differenza di impostazione è invece pienamente rilevabile (in combinato disposto) esaminando il punto 9 della domanda di partecipazione, in cui le opzioni a favore delle imprese sul CCNL diventano 3.
Infatti:
DICHIARA di impegnarsi a:
garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto degli impegni assunti in offerta;
(se richieste) rispettare le seguenti misure al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate …. (individuare le ulteriori misure indicate al punto 9 del Disciplinare di gara);
applicare al personale impiegato nell’esecuzione del contratto per tutta la sua durata il CCNL indicato nel Disciplinare di gara;
o, in alternativa:
pur applicando un diverso CCNL, assicurare le medesime tutele economiche e normative del CCNL indicato nel Disciplinare di gara;
o, in alternativa:
▪ applicare al personale impiegato nell’esecuzione del contratto per tutta la sua durata il seguente CCNL … (indicare il CCNL applicato) identificato dal codice alfanumerico unico del CNEL … che garantisce le stesse tutele economiche e normative rispetto a quello indicato nel Disciplinare di gara, come evidenziato nella dichiarazione di equivalenza che la stazione appaltante provvederà ad acquisire prima di procedere all’aggiudicazione (oppure, nel caso in cui la stazione appaltante richieda la produzione della dichiarazione di equivalenza in via anticipata nell’offerta economica: “da inserire nell’offerta economica”);
Dunque, è possibile partecipare dichiarando che, pur applicando un diverso CCNL, saranno assicurate le medesime tutele economiche e normative del CCNL indicato nel Disciplinare di gara.
Appare una scelta adeguata, che si affianca alla possibilità di partecipare applicando il CCNL stabilito dalla stazione appaltante o un diverso CCNL con dichiarazione di equivalenza.
Si ricorda in tal senso come, in una sentenza estremamente importante, Tar Bologna, Sez. II, 18/07/2023, n. 451, avesse stabilito che: “I C.C.N.L. fissano il trattamento minimo, ma non impediscono al datore di lavoro privato di derogarvi in melius a favore del lavoratore.”.
Per cui la previsione del Bando-Tipo tiene conto anche della libertà di impresa, collocando su un piano concreto le indicazioni contenute sia nell’articolo 11 sia nella Relazione di accompagnamento al Codice.
Naturalmente, se questa novità agevola la stazione appaltante in fase di gara (anche in fase di eventuale verifica di anomalia dell’offerta riguardo ai costi della manodopera indicati), occorrerà controllare come gli impegni dell’operatore siano rispettati in fase di esecuzione.
In tal senso si evidenzia come l’Allegato II. 14 del Codice all’articolo 1 comma 2 lettera h) preveda che il Direttore Lavori abbia il compito di verificare periodicamente il possesso e la regolarità, da parte dell’esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti.
Questo però è un passaggio successivo che, anche sulla scorta di questa novità, potrà trovare declinazione (ad esempio) nei Capitolati di appalto dove esplicitare le azioni perché, in fase di esecuzione, siano costanti le verifiche sul rispetto del Contratto di lavoro applicato.
Si allega il link al Bando Tipo aggiornato dal Consiglio di ANAC.
[1] 1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
2. Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all’articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all’allegato I.01.
2-bis. In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell’appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresì nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.
3. Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente.
4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110, in conformità all’allegato I.01.
5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.
6.In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
[2] La disciplina vigente del d.lgs. n. 50/2016 considera il tema nella fase iniziale della progettazione e della emanazione del bando (art. 23, comma 16), nella successiva fase di valutazione delle offerte [art. 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera d)] in cui è assunta la decisione di esclusione o di aggiudicazione, e infine nella fase esecutiva dell’appalto (art. 30, comma 4, secondo cui «Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente»). La norma dell’art. 30, comma 4, ha cambiato il punto di riferimento per la scelta del CCNL applicabile: non più l’attività prevalente esercitata dall’impresa (come si è sempre sostenuto sulla base dell’art. 2070 del cod. civ.), ma le prestazioni oggetto dell’appalto da eseguire. Inoltre, ha espressamente previsto il criterio di selezione del CCNL da scegliere tra quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (i c.d. contratti leader). Rimane tuttavia aperta la questione, altrettanto centrale, della possibile sovrapposizione tra settori di attività e quindi della possibile applicabilità di più contratti collettivi conformi, con ambiti di applicazione compatibili con l’attività oggetto dell’appalto. La norma proposta – di cui ai commi 1 e 2 – intende compiere un ulteriore passo in questa direzione, restringendo anche le ipotesi in cui, per la frammentazione dei contratti collettivi nell’ambito del medesimo settore, l’operatore economico finisca con l’optare per un CCNL che non garantisce al lavoratore le migliori tutele sotto il profilo normativo ed economico. La previsione non pare in contrasto con l’art. 39 Cost. in quanto non è diretta a estendere ex lege ed erga omnes l’efficacia del contratto collettivo, ma si limita a indicare le condizioni contrattuali che l’aggiudicatario deve applicare al personale impiegato, qualora, sulla base di una propria e autonoma scelta imprenditoriale, intenda conseguire l’appalto pubblico, restando libero di applicare condizioni contrattuali diverse nello svolgimento dell’attività imprenditoriale diversa; e restando libero di accettare o non la clausola dell’appalto pubblico oggetto dell’aggiudicazione (accettando, quindi, anche l’esclusione dalla procedura).
[3] L’aggiudicatario è tenuto a garantire l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.