Tratto da: Giurisprudenzappalti
Nel respingere l’appello il Consiglio di Stato ricorda come l’appalto integrato e il global service abbiano diversi contenuti e prestazioni. Nell’appalto integrato difetta l’integrazione funzionale che lega tra loro elementi eterogenei. Nell’appalto integrato la redazione del progetto esecutivo costituisce una delle prestazioni contrattuali e si verifica una ripartizione tra l’ente e l’appaltatore dei compiti relativi alla progettazione dell’opera; nell’offerta devono essere distintamente indicati il corrispettivo richiesto per la progettazione e quello relativo all’esecuzione dei lavori.
Nel global service l’assuntore diventa invece responsabile del progetto di manutenzione e delle scelte tecniche della stazione appaltante, ed è tenuto a garantire il raggiungimento dei risultati pattuiti.
Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 30/09/2025, n. 7613:
18.3. Il global service è un contratto, riconducibile alla categoria generale dei contratti misti che trovava il suo fondamento normativo già nell’art. 14 d.lgs. 163/06, che ha continuato a trovare la propria disciplina nell’art. 28 del d.lgs. n. 50 del 2016 e che oggi è disciplinato dall’art. 14 del nuovo Codice dei contratti pubblici.
18.4. La caratteristica del contratto di global service è la coesistenza di prestazioni eterogenee corrispondenti alle figure del contratto d’appalto di lavori, di servizi e/o dei contratti di fornitura. Esso comprende una pluralità di servizi sostanzialmente sostitutivi delle ordinarie attività di manutenzione, con responsabilità dei risultati da parte dell’aggiudicatario. Il global service, ove strutturato correttamente, consente l’ottimizzazione della gestione di diverse tipologie di servizi attraverso l’affidamento a un unico interlocutore che ha il compito di gestirli in modo coerente e coordinato.
18.5. La ragione stessa del ricorso al global service (e, peraltro, il suo presupposto di legittimità) è la realizzazione di un sistema funzionale integrato che superi la somma dei diversi segmenti riconducendoli ad una regia globale. In definitiva, la regia unica è la ratio principale dell’intervento.
18.6. Va sottolineato che la struttura del global service ideata dal Comune di Firenze è perfettamente in linea con l’esigenza di evitare la mera somma di componenti tra loro eterogenei perché la lex specialis:
a) descrive in modo molto preciso le prestazioni da eseguire;
b) collega tali prestazioni al dato decisivo della integrazione funzionale che lega tra loro elementi eterogenei sviluppando un legame così intenso da comportare un risultato complessivo e, dunque, un oggetto del contratto qualitativamente e quantitativamente distinto da ciò che risulterebbe dalla mera sommatoria delle singole componenti;
c) rispetta l’esigenza di evitare l’accorpamento di prestazioni del tutto disomogenee in considerazione degli effetti limitativi che ciò produrrebbe in ordine alla partecipazione dei possibili concorrenti sia sotto il profilo giuridico che sotto quello funzionale; in tal senso è da leggere la copiosa giurisprudenza in materia di global serviceche ha trovato un significativo punto di approdo nel precedente di questa Sezione del 27 gennaio 2016, n. 276, che ha ricordato che l’oggetto dei contratti di c.d. global servicedeve essere individuato secondo i normali canoni interpretativi di cui agli artt. 1362 ss. c.c.; in questa prospettiva, particolare importanza deve essere attribuita all’esigenza di non aggirare i limiti finanziari stringenti che avvincono le amministrazioni pubbliche e di non estendere i limiti applicativi di un istituto che è a forte rischio di lesione dei principi della concorrenza;
d) con riferimento al precedente punto, la legge di gara, oltre a individuare con precisione l’oggetto del contratto, contiene una sorta di “norma di chiusura” (ultimo capoverso dell’art. 3.2.) dove si legge: “Si precisa che i lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria (lettere C2 e C3) sono eseguibili nell’ambito del presente appalto se cumulativamente contenuti entro i limiti di importo economico annuo. Oltre tali importi il Comune di Firenze si riserva la facoltà di inserire i lavori di manutenzione nei propri strumenti di programmazione e di affidarli a terzi soggetti individuati mediante altre procedure di affidamento effettuate in conformità alla normativa vigente”.
18.7. In questo quadro, l’assuntore diventa responsabile del progetto di manutenzione e delle scelte tecniche, così come è tenuto a garantire il raggiungimento dei risultati pattuiti. Il ricorso a tale istituto è divenuto sempre più frequente in quanto strumento attuativo di una gestione programmata della manutenzione tramite interventi preventivi e non più solo “a guasto” e verifiche periodiche e pianificate. In questo senso, il global service, rettamente inteso, consente di raggiungere l’obiettivo del risultato complessivo e garantire un processo di manutenzione come recentemente definito da questa Sezione (Consiglio di Stato, Sez. V, 7 gennaio 2025, n. 42) secondo cui la manutenzione inizia già durante la fase di progettazione di un intervento pubblico e presuppone adeguate procedure di valutazione dei rischi e misure di prevenzione. Non si tratta di una manutenzione puramente correttiva (in occasione di guasti), ma di una manutenzione che presuppone:
a) la pianificazione;
b) l’orientamento della manutenzione all’affidabilità (in via preventiva e non solo correttiva).
E, d’altronde, la vita nominale di progetto di un’opera è il numero di anni nel quale è previsto che l’opera, purché soggetta alla necessaria manutenzione, mantenga specifici livelli prestazionali.
19. Chiarito che l’oggetto del contratto che il Comune di Firenze vuole aggiudicare rientra pienamente nell’ambito della nozione di global service, come peraltro definito dalla norma UNI 10685/1998 (contratto basato sui risultati)è agevole risolvere la seconda delle questioni sottoposte al Collegio, vale dire se sia ammissibile applicare alla procedura per cui è causa le regole dell’appalto integrato.
19.1. La risposta non può che essere negativa e la sentenza impugnata merita integrale conferma.
19.2. La questione, tra l’altro, si risolve tenuto conto che la natura del contratto di global service, ampiamente indagata, è del tutto incompatibile con la disciplina dell’appalto integrato e con il ricorso al progettista indicato.